Reggio Calabria. In arrivo scadenze importanti per quanto riguarda i cosiddetti “immobili fantasma”, rinvenuti dall’Agenzia del Territorio su tutto il territorio nazionale. L’operazione analitica è stata ideata ovviamente per fare cassa, produrre gettito, ma ha permesso di far emergere abusi e, quindi, evasori totali di tributi locali. A conclusione dell’attività di accertamento dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto, l’Agenzia ha provveduto d’ufficio alla attribuzione di rendita presunta ai fabbricati con registrazione di detta rendita negli atti catastali. Anche se l’accatastamento è avvenuto a cura dell’Agenzia del Territorio, i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili, cui è stata attribuita la rendita presunta, devono comunque presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 Agosto 2012, per non incorrere nella quadruplicazione delle sanzioni (comma 12, dell’art. 2, del d.lgs n. 23/2011). L’elenco delle particelle e dei soggetti interessati è in corso di pubblicazione agli Albi Pretori di tutti i Comuni ed in molti casi è disponibile anche per la consultazione on-line. Tale pubblicazione sostituisce la notifica agli interessati degli atti relativi all’attribuzione della rendita e di liquidazione di tributi speciali catastali, oneri e sanzioni. Bisogna dunque stare molto attenti, perchè non essendoci l’obbligo per i Comuni di notificare gli avvisi, si potrebbe incorrere in ritardi che comportano un aggravio di spesa molto consistente per i soggetti interessati. Ai fini ICI ed IMU, questi immobili “scoperti” dall’Agenzia del Territorio, producono effetti fiscali e tributari dal momento della iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007. Perciò è importante che i proprietari aggiornino i dati catastali che potrebbero far risultare la rendita meno onerosa di quella attribuita. In caso di errata intestazione della particella, non accatastabilità del fabbricato o di avvenuta presentazione della dichiarazione “Doc-fa” per l’accatastamento, è necessario fare domanda di riesame in autotutela in carta semplice, unicamente presso l’Agenzia del Territorio, ufficio di Reggio Calabria. All’infuori di tali casi, l’atto di attribuzione della rendita presunta si può impugnare unicamente ricorrendo presso la Commissione Tributaria Provinciale. Entro la scadenza imminente del 30 giugno tutti i soggetti interessati devono pagare gli importi liquidati con applicazione della riduzione ad 1/3 delle sanzioni (definizione agevolata) utilizzando il modello F24 allegato agli avvisi che, va ricordato, devono essere richiesti al Comune di appartenenza ovvero al Comune sul quale insiste l’immobile “fantasma”. Entro la stessa data decorrono altresì i termini per presentare eventuale istanza di riesame in autotutela o del ricorso giurisdizionale. In caso di omesso versamento, molti Comuni iscriveranno tali somme a ruolo per il recupero.
Federico Curatola – Coordinatore Associazione UrbanistiCalabria