Reggio Calabria. Resterà in vigore soltanto per un ulteriore biennio la mobilità in deroga. Per avere accesso al beneficio, il lavoratore deve aver maturato almeno 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui almeno 6 mesi relativi a prestazione effettivamente svolta, comprese ferie, festività e periodi di infortunio. Il decreto emanato di concerto dai Ministri del Lavoro e dell’Economia, sostanzialmente rimette alla facoltà delle Regioni la possibilità di concedere, con proprio decreto, il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati. I soggetti che abbiano i requisiti, devono fare richiesta, inoltrando entro 60 giorni dalla data di licenziamento, a pena di decadenza, apposita istanza all’INPS competente per residenza. Per i licenziamenti avvenuti prima della pubblicazione del decreto regionale di concessione del trattamento, il termine di decadenza decorrerà, appunto, da quest’ultima data.
Il decreto, inoltre, conferma anche per quest’anno l’esclusione tout court dal sussidio dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, i quali, ricordiamo, sono da sempre stati esclusi da tutti i trattamenti in deroga previsti per la generalità dei lavoratori subordinati. I Consulenti del lavoro hanno avviato azioni per ottenerne l’inclusione.
Per l’anno 2014, i lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga possono fruirne per un periodo massimo di 5 mesi (8 in caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. n. 218/1978), qualora abbiano già fruito in precedenza della medesima prestazione per almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero, 7 mesi (10 in caso di lavoratori di cui al D.P.R. n. 218/1978), in caso di periodo di fruizione inferiore al triennio. Per gli anni 2015 e 2016, il trattamento di mobilità in deroga non potrà più essere concesso ai lavoratori che ne avranno già usufruito per almeno tre anni, anche non continuativi. Ai restanti lavoratori il trattamento potrà essere concesso per un periodo massimo annuale di 6 mesi (8 per i lavoratori di cui al D.P.R. 218/1978), fermo restando il limite massimo complessivo di fruizione fissato comunque a tre anni e quattro mesi. A decorrere dal 2017, invece, è prevista la definitiva estinzione del trattamento di mobilità in deroga per tutte le tipologie di lavoratori. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.
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