Reggio Calabria. La puntata del 5 novembre 2014 del programma “Le Iene”, usando il solito tono tra il serio e il faceto, ha sollevato un problema di stringente attualità. Si è parlato, infatti, della bufala nata sul Web che ha colpito il conduttore Teo Mammuccari, cioè una notizia inventata ad arte secondo cui Mammuccari sarebbe stato arrestato perché in possesso di 7 grammi di cocaina.
Tale servizio è stata l’occasione per discutere della libertà d’espressione ai tempi di Internet e, per far capire la gravità della situazione, Nadia Toffa ha intervistato il direttore de “Il Giornale”, Alessandro Sallusti, noto per essere stato condannato in via definitiva per “omesso controllo associato a diffamazione a mezzo stampa” (e poi per essere stato graziato dal Presidente della Repubblica).
Purtroppo, come spesso accade nel programma, si dà un’informazione imprecisa o del tutto errata: innanzi tutto bisogna precisare che Sallusti non è stato condannato per aver diffamamto qualcuno direttamente con un suo articolo ma, al contrario, perché da direttore egli ha omesso di verificare che l’articolo scritto dal giornalista suo subordinato non avesse carattere diffamatorio – si tratta di un retaggio della prima legge sulla stampa di matrice fascista, tendente a punire il direttore di giornale che non impedisse ad uno dei suoi giornalisti di scrivere contro il regime e, oggi, persino Napolitano, concedendo la grazia a Sallusti, ha affermato che questa fattispecie di responsabilità andrebbe depenalizzata perché superata dalle normative successive.
Premesso ciò, alla domanda della Toffa posta al direttore Sallusti se in Internet esista la diffamazione, costui ha candidamente risposto “no, in Internet non esiste diffamazione”, tanto che il servizio sottolinea come sia in discussione in Parlamento un disegno di legge per creare il reato di diffamazione a mezzo Internet.
INFORMAZIONE FALSA E SBAGLIATA!
Spiacente per chi crede alle Iene come quelli che in antichità credevano all’oracolo di Delfi ma la diffamazione in Internet esiste eccome! Anzi, si tratta pure di un caso di diffamazione aggravata!
L’art. 595, comma 3° c.p., recita:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Internet è un mezzo di pubblicità poiché con taluni siti web consente di esprimere in pubblico il proprio pensiero e, pertanto, se quel pensiero presenta i requisiti della diffamazione verso qualcuno, esso sarà punito esattamente come se quello fosse contenuto in un articolo giornalistico.
“Internet è una fogna” afferma Vauro, intervistato subito dopo, e ha ragione: purtroppo la tastiera del computer è in mano a troppe persone che non possiedono il senso della misura e sfogano i loro istinti più bassi sui social network poiché questi li mettono a diretto contatto con i bersagli dei loro sfoghi. L’esempio peggiore, in questo caso, viene da Twitter ove tutti i messaggi sono pubblici e parecchi VIP sono stati costretti a chiudere i propri account perché sommersi da tonnellate di insulti gratuiti e minacce ingiustificabili. Facebook giunge solo secondo dietro Twitter, poiché anche in questo social network si registrano continui casi di diffamazione nei commenti ai post dei “bersagli” e, addirittura, si creano pagine ad hoc per screditare e/o diffamare qualcuno o qualcosa.
Tutto ciò non va bene. Purtroppo la semplice segnalazione attraverso gli strumenti offerti dai social network è del tutto inutile – soprattutto in Facebook ove non esiste un servizio assistenza per questo genere di segnalazioni e tutto è affidato ad un algoritmo di controllo del post.
C’è da dire che il reato di diffamazione su Internet è stato sempre punibile, già ai tempi dei forum e prima dell’esplosione dei social network: la sentenza Cass. Penale n.8824 del 07.03.2011 punì definitivamente l’autore di una serie di messaggi diffamatori scritti in un forum di discussione. L’imputato, infatti, riteneva che agire dietro un nickname gli garantisse una sorta di bozzolo di protezione, chiaramente ignorando che il proprio indirizzo IP (che è l’equivalente digitale dell’indirizzo di casa) veniva registrato ad ogni nuovo messaggio; il destinatario dei messaggi presentò querela-denuncia alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e si diede inizio ad un’azione penale che sfociò nella sentenza della Cassazione citata in precedenza. Quella sentenza chiarisce che in Internet non esiste un anonimato assoluto e, pertanto, pur agendo dietro un nickname, si lascia sempre una traccia del proprio passaggio: alla PolPost il nickname interessa solo marginalmente e ci si concentra maggiormente sull’indirizzo IP dell’autore del messaggio diffamatorio; l’indirizzo IP dice quasi tutto dell’utente connesso – area geografica e provider soprattutto – quindi agli inquirenti dopo basta chiedere al provider “proprietario” di quell’indirizzo IP per conoscere a quale abbonato esso fosse assegnato nel momento della pubblicazione del messaggio.
Sbaglia, dunque, chi ancora nel 2014 (quasi 2015) pensa che Internet sia una specie di terra di nessuno in cui poter insultare, minacciare altre persone o sparlare di esse e restare impuniti: si applica la comunissima normativa vigente riportata sopra. Sallusti e Le Iene, quindi, dovrebbero quanto meno rettificare e spiegare che la diffamazione a mezzo stampa punisce anche la diffamazione a mezzo Internet e senza che serva una legge ad hoc.
Avv. Matteo Luigi Riso
diritto civile e amministrativo; diritto dell’informatica,
di Internet, delle nuove tecnologie e delle comunicazioni
www.matteoriso.it
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