Reggio Calabria. Sono pervenuti presso le abitazioni di numerosi cittadini, avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Integrale Area dello Stretto, dell’importo annuale di 18 euro. Con tali avvisi di pagamento, (molti hanno pensato trattarsi di uno scherzo), notificati con lettera ordinaria, Equitalia tenta di recuperare degli importi, senza specificare fra l’altro, né il nominativo di chi li invia, né tantomeno un responsabile del procedimento e per giunta ne chiede il pagamento entro la data del 31 12.2008, notificandoli nel 2009. L’Unione Nazionale Consumatori Calabria ha sempre sostenuto l’illegittimità della tassa emessa dai Consorzi di Bonifica, ricorrendo dinanzi alle Commissioni Tributarie, tale tassa costituisce ormai un retaggio del passato, che continua ad essere richiesta solo al fine di recuperare delle somme.
Infatti non si sa a quale titolo e per quale motivo il Consorzio di bonifica pretenda il pagamento di un contributo dai cittadini che già pagano una tariffa per i servizi fognari e di depurazione. La Corte di cassazione e varie commissioni tributarie hanno già stabilito che la pretesa dei Consorzi di bonifica è fondata soltanto qualora dimostrino che il cittadino trae un vantaggio concreto e diretto dalla loro attività. A comprova di ciò sono intervenute numerose sentenze da parte delle commissioni tributarie d’Italia, una delle ultime è quella della Commissione Tributaria di Pistoia. che ha accolto il ricorso di un cittadino che ha impugnato il balzello indigesto nonostante l’importo da pagare per la tassa, fosse inferiore al costo del ricorso «Per una questione di principio e di correttezza». La commissione tributaria provinciale ha fatto proprio il principio sancito anche con sentenza dalla Cassazione, secondo il quale «per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile». I Consorzi di Bonifica inoltre ha sentenziato più volte la Cassazione, hanno stabilito che il contributo è dovuto soltanto nel caso che le opere di bonifica abbiano determinato un incremento di valore dell’immobile “con beneficio diretto e specifico” e che “in caso di contestazione la prova deve essere fornita dal Consorzio di bonifica stesso”, il che è piuttosto difficile se si abita in un normale appartamento urbano costruito dopo le bonifiche. Per saperlo bisogna fare una ricerca storica e ritornare ai tempi in cui in Italia c’erano molte paludi, che si tentò di bonificare già dal Rinascimento, ma più efficacemente dopo la costituzione del regno d’Italia e fino agli anni precedenti l’ultima guerra mondiale. Le terre furono date ai contadini o comprate da latifondisti e, poiché costoro traevano un guadagno dalla terra bonificata e coltivata, nel 1904 uscì un regio decreto che prevedeva il versamento di un contributo di bonifica a Consorzi appositamente costituiti, che avevano anche il compito di una eventuale manutenzione delle opere svolte.Successivamente, un altro regio decreto del 1933 ha regolato di nuovo la materia riferendosi genericamente agli “immobili” tenuti a versare il contributo, anziché ai terreni. Da qui è nato l’inghippo di cui hanno approfittato i Consorzi di bonifica quando gran parte delle terre fu abbandonata e vennero gli insediamenti urbani: “immobili” sono anche le case, quindi devono pagare il contributo per il fatto stesso di esistere, cioè di trovarsi su una terra che è stata bonificata un secolo fa. Inoltre, il Consorzio di bonifica, in quanto ente pubblico economico, non può ottenere l’iscrizione a ruolo delle somme da incassare e quindi le cartelle esattoriali eventualmente emesse sarebbero illegittime. Per di più la normativa ha affidato agli stessi Comuni le funzioni relative “alla rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili”, per cui a maggior ragione i Consorzi non potrebbero ottenere l’iscrizione a ruolo dei contributi richiesti ai cittadini, essendo le loro funzioni trasferite ai Comuni. Premesso quanto sopra esposto, l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, chiede l’immediato annullamento di tali avvisi di pagamento emessi da Equitalia, in caso contrario oltre a fornire l’immediata tutela giuridica ai cittadini che volessero rivolgersi all’associazione, non esiterà a rivolgersi al Garante del Contribuente, nonché ad intraprendere altre azioni legali a difesa dei diritti dei consumatori.
avv. Saverio Cuoco
presidente regionale
[ad#ad-1]