Hospice: rissa in Consiglio sullo Statuto della Fondazione. Il documento in versione integrale

Hospice Via delle Stelle
Hospice Via delle Stelle

STATUTO

della fondazione

“VIA DELLE STELLE”

con sede in Reggio di Calabria

*   *   *

Articolo 1.COSTITUZIONE – SEDE

È costituita per volontà della “Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori” – Sezione Provinciale di Reggio Calabria (d’ora in avanti denominata anche “Lilt”) e della Cooperativa Sociale “La Via delle Stelle”, che organizza il personale multiprofessionale utilizzato dalla “Lilt” per la gestione della rete di cure palliative, del Comune di Reggio Calabria, della Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e della Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e della “A.N.C.E.” (Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione Costruttori Edili di Reggio di Calabria) , una Fondazione denominata “VIA DELLE STELLE”.

La Fondazione ha sede in Reggio Calabria, attualmente in via delle Camelie, senza numero civico.

Nell’ambito del Comune di Reggio di Calabria, la sede della Fondazione potrà essere trasferita ad altro indirizzo con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi della fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 2.FONDATORI E PARTECIPANTI

Sono soci fondatori la Lega Italiana ‘per la Lotta contro i Tumori, la Cooperativa Sociale “La Via delle Stelle”, il Comune di Reggio di Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Reggio di Calabria, la Arcidiocesi di Reggio di Calabria e l’A.N.C.E..

Possono essere soci partecipanti anche   le persone fisiche e giuridiche anche non riconosciute . Le associazioni e gli enti,  verranno ammessi, con detta qualifica, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo versamento della quota di ammissione stabilita “ad hoc” da quest’ultimo.

Articolo 3.SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha lo scopo di:

1. impegnare ogni risorsa, umana, professionale, finanziaria e progettuale, per la difesa convinta, tenace e competente della “Dignità del morente”, ponendo al centro di ogni pensiero ed azione, la ricerca incessante del Suo bene, nel profondo rispetto della Sua volontà, dei Suoi bisogni, espressi e non, e di quelli del Suo nucleo familiare, mediante atteggiamenti improntati all’ascolto e alla comunicazione rispettosa, attenta e premurosa;

2. custodire inalterati nel tempo i principi ispiratori delle cure palliative, la filosofia assistenziale e le peculiarità organizzative e gestionali anche nei confronti dell’istituzione sanitaria provinciale e regionale;

3. sostenere e tutelare la qualità di un servizio, riconosciuto tra i “Livelli Essenziali di Assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale”, che, pur nel rispetto dei diversi ambiti e competenze, sappia tradurre in concreto i valori della  Solidarietà, della Sacralità della vita, della Naturalità della morte, costituenti bagaglio imprescindibile di chiunque si accosti con la propria specifica competenza a chi si trova al termine della vita, e al contempo fornisca strumenti di dialogo culturale per l’intero territorio alla riscoperta del senso vero della umana esistenza.

Articolo 4.ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Al fine di perseguire i suoi scopi, la Fondazione potrà:

a) affiancare l’UOCP dell’A.S.P. di Reggio di Calabria nell’espletamento dell’ordinaria attività specialistica di cure palliative della rete dei servizi (Ambulatorio, Assistenza domiciliare, Ricovero diurno e ricovero a ciclo continuo);

b) garantire con proprie risorse la realizzazione di percorsi formativi per il personale in servizio e di programmi formativi di base e di livello accademico per tutte le discipline riguardanti le Cure Palliative, in collaborazione con l’UOCP dell’A.S.P. di Reggio di Calabria, l’Assessorato alla tutela della salute della Regione Calabria, le Università intra ed extra regione;

c) sostenere la ricerca in ambito scientifico, epidemiologico, farmacologico e clinico, in ambito umanistico, filosofico, etico, giuridico, religioso interconfessionale, per consentire un ampio e competente sviluppo delle cure palliative dell’Hospice “Via delle stelle”, potenziandone le capacità progettuali, e degli altri hospice che in ambito regionale volessero contribuire alla crescita della disciplina scientifica;

d) promuovere iniziative in ambito pubblico per estendere le capacità progettuali e finanziarie della fondazione, aderendo a momenti di integrazione con analoghe realtà in ambito nazionale e comunitario, nel rispetto delle proprie finalità statutarie;

e) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, strutture sanitarie residenziali (Hospice), che svolgano attività di cure palliative e ricovero temporaneo per pazienti oncologici o affetti da malattia progressiva ed in fase avanzata, anche mediante la stipulazione di convenzioni e rapporti operativi con strutture sanitarie e sociali, gestite da enti pubblici e privati, con professionisti e con operatori in genere.

Articolo 5.ATTIVITA’ STRUMENTALI E ACCESSORIE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, fra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve e a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, che siano considerati opportuni e/o utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) stipulare convenzioni con organismi aventi scopi sanitari, assistenziali e sociali.

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti;

d) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;

e) assumere direttamente personale per lo svolgimento delle sue attività mediante selezione comparativa.

f) partecipare ad iniziative di associazioni, enti ed istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, eventualmente anche concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) svolgere tutte le attività connesse e accessorie al perseguimento del proprio scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla legge, sia in proprio sia in collaborazione con altri Enti e Istituzioni che perseguono scopi analoghi.

Essa potrà altresì instaurare rapporti di collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali ed esteri per il raggiungimento dei propri scopi e finalità.

Articolo 6.AMBITO TERRITORIALE

La Fondazione svolge le proprie attività e organizza le proprie manifestazioni nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio di Calabria.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione potrà prendere e mantenere contatti, attivare iniziative strumentali e compiere attività di raccordo e di integrazione con persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, aventi sede fuori dalla Provincia di Reggio di Calabria, nonché con altre Provincie, altre Regioni e con Paesi stranieri.

Articolo 7PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai beni materiali e immateriali e dai conferimenti in denaro indicati nell’atto costitutivo, nonchè dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, destinati al patrimonio dai soci fondatori o partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, e che siano destinati a patrimonio;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e in conformità ai criteri stabiliti dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 8.ENTRATE

Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate:

a) redditi e rendite derivanti dal proprio patrimonio;

b) ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

c) ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;

d) utili dell’esercizio delle attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione potranno essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari, con espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

Articolo 9.CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione può:

a) sovvenzionare, in tutto o in parte, il funzionamento di centri di assistenza per l’erogazione di cure palliative, assistenza, e trattamenti sanitari per patologie di natura oncologica e in particolare le strutture gestite dalla Fondazione medesima;

b) sovvenzionare, in tutto o in parte, a seconda dei casi, le iniziative meritevoli di sostegno economico in relazione all’attinenza con i suoi scopi istituzionali;

c) attribuire ogni anno una o più borse di studio destinate a sostenere, tenendo conto del loro reddito, persone meritevoli per ulteriore qualificazione e/o approfondimento specialistico nelle materie oggetto degli scopi di cui sopra.

Articolo 10.UTILI DI GESTIONE

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, e, subordinatamente, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento dell’attività dell’ente.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11.ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio dell’esercizio decorso, dopo averlo trasmesso, entro il quindici marzo, al Collegio dei Revisori, il quale dovrà, entro il giorno trenta dello stesso mese di marzo, esprimere il proprio parere sulla regolarità formale e sostanziale del documento contabile ricevuto.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione deve redigere e approvare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, previo parere del Collegio dei Revisori.

Articolo 12.SOGGETTI BENEMERITI E SOSTENITORI

La Fondazione può nominare determinati soggetti Benemeriti e Sostenitori.

Sono nominati Benemeriti i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che effettuino contributi, donazioni, lasciti e rendite a favore della Fondazione di valore rilevante o che svolgano attività che concorrono in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi della Fondazione. La nomina a Benemerito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sono nominati Sostenitori i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che contribuiscano alla Fondazione con un versamento nella misura minima che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di particolare rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente i Sostenitori della Fondazione. Essi al pari dei soci benemeriti hanno il diritto di assistere, senza facoltà di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori .

Articolo 13. – ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

– il Presidente e il Vicepresidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– l’Assemblea dei Fondatori e dei Benemeriti;

– il Comitato Tecnico-scientifico;

– il Collegio dei Revisori.

Articolo 14.IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, è eletto dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente sarà scelto tra personalità esterne alla Fondazione che si siano contraddistinte per capacità professionali e manageriali e che condividono le finalità della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge;

d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento;

e) nomina procuratori e affida incarichi e consulenze.

La carica di Presidente della Fondazione non è compatibile con altri incarichi di presidenza o di appartenenza ad altri enti o associazioni aventi analoghi fini istituzionali.

Articolo 15.IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Articolo 16.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo il numero dei Fondatori e benefattori esistenti al momento della nomina del Consiglio stesso.

Ciascun Fondatore e ciascun benemerito ha il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione.

Qualora i Fondatori e i Benemeriti non provvedano alla nomina del componente di propria competenza entro trenta giorni dalla richiesta, i membri del Consiglio di Amministrazione già nominati procederanno alla cooptazione dei membri mancanti sino al raggiungimento del numero di consiglieri previsto, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

Un rappresentante dell’A.S.P. 5 di Reggio di Calabria, nominato dalla Direzione Generale della stessa, fa parre di diritto del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione, definire l’inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione, stabilirne le competenze, la durata in carica e il suo compenso.

Il Segretario Generale predispone l’istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione, è responsabile del personale della fondazione ed esercita tutte le funzioni connesse all’organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente approvate dallo stesso Consiglio.

Articolo 17.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

– dopo tre assenze consecutive ingiustificate;

– per sopravvenute condizioni di incompatibilità;

– se si vengono a trovare in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione.

L’esclusione deve essere deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 18.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONI 1

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della Fondazione, e in particolare:

– delibera sugli argomenti e atti di sua competenza;

– redige ed approva, entro il mese di novembre dell’anno in corso, il bilancio preventivo dell’anno successivo e entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

– delibera sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio, nonché richiede contributi ad enti pubblici e privati in merito a interventi finanziari straordinari per il perseguimento delle finalità statutarie;

– delibera i criteri di scelta delle iniziative da sostenere, nonché le modalità operative per promuovere atti di liberalità;

– predispone ed approva il regolamento della Fondazione e altri eventuali regolamenti interni;

– delibera sulla nomina dei Benemeriti con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

– delibera sull’ammissione dei Sostenitori e sull’entità dei versamenti annuali o dell’attività richiesta per ottenere la qualifica;

– nomina il Segretario Generale, stabilendone le competenze, la durata dell’incarico e il compenso.

Inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione ogni e qualsiasi altro potere stabilito dalla legge.

Articolo 19.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONI 2

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, con cadenza trimestrale e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, previa convocazione del Presidente, fatta con comunicazione scritta, inviata a mezzo posta, consegnata a mano o anche via fax o e-mail, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di comprovate ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato un giorno prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Onde provvedere alla verbalizzazione delle adunanze consiliari, il Consiglio può nominare tra gli intervenuti un Segretario.

Articolo 20.ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI BENEMERITI

L’Assemblea dei fondatori e dei benemeriti si riunisce una volta l’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, comunicata agli aventi diritto nei modi indicati all’articolo 19, e ha la funzione di formulare proposte di attività, esprimere pareri in ordine alla gestione della Fondazione e di modificare le norme del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per la modificazione del presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21.IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico si compone di un numero di membri variabile da cinque a venti, dura in carica quattro anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico che si sono contraddistinte per lo svolgimento di attività inerenti al settore delle cure palliative.

Al Comitato Tecnico-Scientifico è affidato il compito di progettare, programmare e realizzare l’attività di ricerca e di formazione nel campo delle Cure Palliative. Inoltre, il Comitato potrà esprimere pareri non vincolanti e coadiuvare il Consiglio di Amministrazione a livello gestionale per quanto attiene i servizi di assistenza in Hospice ed a domicilio.

I suoi componenti nominano al proprio interno il Presidente.

E’ componente del Comitato Tecnico-Scientifico, invitato di diritto, il coordinatore pro-tempore dell’Unità Operativa di Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio di Calabria, o un suo delegato, al fine di realizzare una piena integrazione nell’ambito dei progetti scientifici e gestionali della Fondazione.

Il Comitato si riunisce con cadenza minima trimestrale e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Presidente della Fondazione, previa convocazione del suo Presidente, fatta nei modi e nei termini indicati all’articolo 19.

Articolo 22COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, iscritti nell’Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sulla gestione della Fondazione e di controllare la sua regolare amministrazione.

A tal fine, il Collegio deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, senza limiti di mandato.

Ai Revisori dei Conti spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al sesto comma, lettera “c”, dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 23.LIBRI DEI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, se nominato.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Articolo 24.ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall’articolo 28 del codice civile.

In tale ipotesi non è consentita la trasformazione della fondazione e i beni residui dovranno essere devoluti ad un soggetto giuridico avente analoghe finalità, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Articolo 25.NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge  in materia.

Exit mobile version