Concorsone. I giudici danno ragione al Consiglio regionale

Palazzo Campanella

La Corte d’Appello di Catanzaro ha sospeso la sentenza del Tribunale (Sezione Lavoro) della stessa città, che aveva riconosciuto a 29 ricorrenti – partecipanti al “concorsone” riservato a quanti facevano parte delle “strutture speciali” – il diritto, a far data dal 10 dicembre 2004, alla costituzione del rapporto di pubblico impiego con il Consiglio regionale. La stessa pronuncia di primo grado aveva disposto la condanna, in favore degli stessi, al pagamento delle retribuzioni non percepite sino all’effettiva costituzione del rapporto di lavoro.
La Corte (Stasi presidente, Talarico e Barillari componenti) ha così accolto l’articolata tesi difensiva svolta, nell’interesse del Consiglio regionale, dall’avv. Alfredo Gualtieri. Quest’ultimo, nel corso dell’accesa discussione in contraddittorio con i legali dei 29 resistenti (prof. Angelo Falzea e avv. Bruno Doria), ha motivato le ragioni del Consiglio, esposto – con l’attivazione della sentenza del Giudice del Lavoro da parte degli interessati – a pignoramenti, per le competenze arretrate, per oltre 3 milioni di euro.
I giudici del gravame, secondo quanto si legge nel dispositivo, hanno “ritenuto che le questioni sollevate, senza pregiudizio per il più approfondito esame della stessa in sede del merito, fanno ritenere sussistente sia l’elemento del fumus che quello del gravissimo danno, attesa la molto rilevante entità dell’impegno economico a carico dell’Ente appellante”.
L’erroneità della sentenza di primo grado appellata dalla Regione (e ora sospesa), per come rappresentato dall’avv. Gualtieri, è anche suffragata dalle recente legge regionale n. 27 del 17 agosto 2009 che, attraverso la “interpretazione autentica” delle norme che avevano autorizzato il “concorsone”, ha ribadito trattarsi di una selezione eccezionale “una tantum”, senza possibilità di scorrimento della graduatoria.

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