Gioia. Ordinanze della Capitaneria di Porto sulla sicurezza e sulle attività ludiche diportistiche

Gioia Tauro. L’imminente stagione balneare comporta, indiscutibilmente, una più intensa attività di vigilanza da parte del Corpo delle Capitanerie di porto finalizzata alla salvaguardia della vita umana in mare in concomitanza ad un capillare controllo circa il rispetto della normativa in materia.
La Capitaneria di porto di Gioia Tauro si è prontamente attivata, attraverso l’emanazione di importanti ordinanze, per garantire, sia al diportista occasionale che agli assidui frequentatori del litorale gioiese, un’informazione precisa ed ampiamente diffusa volta ad assicurare la sicurezza in mare ed uniformità di disposizioni. A tal proposito si rende noto che sono stati puntualmente indicati, come si legge nelle allegate ordinanze della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, i limiti e le distanze, ai fini della sicurezza della navigazione, cui attenersi affinché la “circolazione marittima” venga effettuata con prudenza e cautela per la salvaguardia della vita umana in mare.

Alcuni esempi sono:
– 100 metri da impianti di acquacoltura;
– 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
– 100 metri dalle scogliere a picco sul mare.

A cornice di quanto detto è, altresì, in corso di emanazione l’ordinanza balneare con le importanti disposizioni per i gestori delle strutture stagionali e per i fruitori dei servizi stessi ai quali sarà distribuito anche un valido “vademecum” di utile supporto durante l’estate ormai alle porte. I titolari degli stabilimenti balneari, per i quali la Capitaneria di porto di Gioia Tauro si attiverà a breve, avranno un “documento di controllo” per mezzo del quale potranno, costantemente, verificare l’osservanza delle disposizioni in materia.
L’Autorità marittima di Gioia Tauro porrà in essere tutti gli interventi atti a garantire sia la costante sicurezza in mare, sia un continuo rispetto dell’ambiente per mezzo di controlli mirati e frequenti sì da rappresentare valido ed indiscusso punto di riferimento per i numerosi fruitori del mare.

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO

ORDINANZA N. ­­13/10

Il Capo del circondario marittimo di Gioia Tauro:

VISTE: le proprie ordinanze n.15/95 in data 04.09.1995, 21/96 in data 04.11.1996 e n. 02/05 in data 09.03.2005;

RITENUTO: necessario segnalare con un unico provvedimento, di facile consultazione, le strutture e le formazioni naturali presenti nelle acque del circondario marittimo, indicando le condotte per coloro che navigano o esercitano attività in mare in modo da garantire la sicurezza della navigazione;

RITENUTO: altresì necessario disporre provvisoriamente l’interdizione degli specchi acquei sottostanti le scogliere a picco sul mare ricadenti nei comuni di Palmi e Seminara, nelle more di acquisire le definitive valutazioni tecniche da parte degli Enti preposti;

VISTI: gli artt. 17, 18, 28, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

1. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI LE CONDOTTE SOTTOMARINE DI SEGUITO INDICATE:

comune zona di mare interessata fino ad una distanza dalla costa
Gioia Tauro Antistante la foce del torrente Budello, ad uso dell’impianto di depurazione della ditta IAM S.p.A. 300 metri
Palmi Antistante la località Buffari, attualmente in disuso. 350 metri

2. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI CAVI SOTTOMARINI DI SEGUITO INDICATI:

comune zona di mare interessata descrizione
Palmi Località Scinà cavi elettrici (riportati in carta nautica I.I. M.M. 13)

3. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, È PRESENTE UN GASDOTTO COME DI SEGUITO INDICATO:

comune zona di mare interessata

(datum WGS84)

descrizione
Palmi antistante località Scinà di Palmi (100 mt Sud foce Fiume Petrace)

delimitata dai seguenti punti

lat 38° 25,45’ N – long 015° 52,85’ E

lat 38° 25,5’ N – long 015° 49,1’ E

lat 38° 22,4’ N – long 015° 43,9’ E

lat 38° 24,15’ N – long 015° 52’ E

lat 38° 24,2’ N – long 015° 50,7’ E

lat 38° 21,3’ N – long 015° 45,3’ E

area interessata segnalata con:

– limite SW: coppia di pali sormontati da miraglio a X di colore giallo e lettera “G” in allineamento (121°) muniti di fanale a lampi gialli (caratteristica luce 0,5 sec – eccl. 1 sec. – luce 0,5 – eccl. 2 sec – periodo 4 sec – portata nominale 3 miglia);

– limite NE: coppia di pali sormontati da miraglio a X di colore giallo e lettera “G” in allineamento (087°) muniti di fanale a lampi gialli (caratteristica luce 0,5 sec – eccl. 1 sec. – luce 0,5 – eccl. 2 sec – periodo 4 sec – portata nominale 3 miglia)

4. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI SCOGLI AFFIORANTI E SEMIAFFIORANTI COME DI SEGUITO INDICATI:

Comune zona di mare interessata distanza dalla costa
a. Palmi Scoglio dell’isola antistante località Pietrenere fino a circa 70 metri
b. Palmi Scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) fino a circa 200 metri
c. Seminara Scoglio Cala Ianculla fino a circa 250 metri
d. Palmi Dagli scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) a località Pietra Galera, per un tratto di costa di circa 5 km (semi-affioranti) fino a circa 30 metri
e. Seminara Da località Pietra Galera sino a località Cala Ianculla, per un tratto di costa di circa 3,5 km (semi-affioranti) fino a circa 30 metri

5. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, È PRESENTE IL SEGUENTE IMPIANTO DI ACQUACOLTURA:

comune zona di mare interessata

(datum WGS84)

Descrizione
Palmi specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:
  • Lat. 38° 24’ 33’’,37 N

  • Long. 015° 51’ 38’’,37 E;

  • Lat. 38° 24’ 29’’,18 N

  • Long. 015° 51’ 49’’,54 E;

  • Lat. 38° 24’ 43’’,83 N

  • Long. 015° 51’ 58’’,40 E;

  • Lat. 38° 24’ 48’’,01 N

  • Long. 015° 51’ 47’’,23 E;

impianto di acquacoltura composto da 12 gabbie galleggianti di forma circolare, ancorate al fondo con corpi morti.

Su ogni vertice dell’area in concessione è posizionata una boa di segnalazione diurna mentre, tra le gabbie ed il lato maggiore (vertici A-D), vi è posizionata una quinta boa di segnalazione diurna e notturna recante a riva un miraglio a “X” in alluminio di colore giallo radarabile.

Quest’ultima boa è munita, inoltre, di segnalamento notturno:

  • fanale a lampi gialli avente le seguenti caratteristiche:
  • Caratteristica luminosa: luce 1 sec. + ecl. 5 sec. = periodo 6 secondi;
  • Portata luminosa: 3 miglia.

6. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI ALTRI OSTACOLI IN MARE COME DI SEGUITO INDICATI :

Comune zona di mare interessata

(datum WGS84)

Descrizione
a. Gioia Tauro punto di coordinate

lat. 38° 26’ 10” N

long. 015° 53’ 11”E

testata di pontile in disuso
b. Gioia Tauro punto di coordinate

lat. 38° 26’ 01” N

long. 015° 53’ 04”,49 E

testata di pontile in disuso
c. Gioia Tauro punto di coordinate

lat. 38° 27,8’ N

long. 015° 54,5’ E

Strutture in cemento armato in abbandono, utilizzate per il dragaggio durante la realizzazione dell’attuale porto di Gioia Tauro, a circa 400 metri dalla costa
d. Palmi punto di coordinate

lat. 38° 25’ 10” N

long. 015° 52’ 27”E

parti di relitto di nave

7. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI I SEGUENTI COSTONI A PICCO SUL MARE :

comune Località estensione della scogliera
Palmi Dagli scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) a località Pietra Galera 5.000 metri circa
Seminara Da località Pietra Galera sino a località Cala Ianculla 3.500 metri circa

ORDINA

ARTICOLO 1

Nelle acque del circondario marittimo di Gioia Tauro, è vietato:

  1. l’ancoraggio, la pesca a strascico e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino, ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri dalle condotte e cavi sottomarini di cui ai punti 1 e 2 del rende noto;
  2. l’ancoraggio la pesca a strascico e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino nell’area interessata dalla presenza del gasdotto di cui al punto 3 del rende noto;
  3. la navigazione delle unità navali ad una distanza inferiore a 100 metri dalle zone di mare ove sono presenti scogli affioranti di cui al punto 4 lettere a.- b. – c. del rende noto;
  4. la navigazione delle unità navali ad una distanza inferiore a 30 metri dalla costa per la presenza di scogli semi-affioranti di cui al punto 4 lettere d.- e. del rende noto;
  5. la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea (non connessi alla diretta gestione degli impianti), ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti di acquacoltura di cui al punto 5 del rende noto;
  6. la navigazione delle unità navali, la balneazione e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino ad una distanza inferiore a 100 metri dagli ostacoli di cui al punto 6 lettere a. – b. del rende noto;
  7. la navigazione ad una distanza inferiore a 100 metri dalle posizioni di cui al punto 6 lettere c. – d. del rende noto.
  8. la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo antistante i costoni rocciosi di cui al punto 7 del rende noto, fino ad una distanza di 30 metri dalla costa;

ARTICOLO 2

1. I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro, relative a: navigazione e attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela dell’ambiente marino.

2. Le unità navali che si dovessero incagliare con l’ancora o con le reti, ovvero con attrezzi da pesca nelle condotte sottomarine, cavi, il gasdotto ovvero l’impianto di acquacoltura, indicati nel rende noto, devono immediatamente informare la locale autorità marittima.

ARTICOLO 3

1. In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 1, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l’autorità marittima.

2. I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia anche locale, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

3. I Comuni, nel cui territorio ricadono le zone di mare antistanti i costoni a picco sul mare di cui al punto 7 del rende noto, ove sia tecnicamente possibile, installano e mantengono idonea cartellonistica indicante i divieti di cui al precedente articolo 1 lettera h. La segnaletica monitoria può inglobare eventuali prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, come previste dalle stesse autorità comunali.

ARTICOLO 4

1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell’articolo 15 della Legge 963/65.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.gioiatauro.guardiacostiera.it e relativa diffusione presso gli organi di informazione.

3. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, abrogando le ordinanze n.15/95 in data 04.09.1995, n.21/96 in data 04.11.1996, n.32/2000 in data 03.08.2000, n.33/2000 in data 07.08.2000 e n.02/05 in data 09.03.2005.

Gioia Tauro, 23/04/2010

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F.(CP) Giuseppe ANDRONACO

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CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO

ORDINANZA N. 14/10

Il Capo del compartimento marittimo di Gioia Tauro:

VISTI gli artt. 8 e 9 primo comma della L. 8 luglio 2003 n° 172;

VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;

VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;

RITENUTO necessario modificare le proprie ordinanze n° 24/2002, in data 22.08.2002; n° 04/2004, in data 02.03.2004; n° 07/2005 in data 05.05.2005; 12/2007 in data 05.06.2007;

VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

  1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del compartimento marittimo di Gioia Tauro, che si estende dal comune di Nicotera escluso a quello di Seminara incluso.
  1. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del compartimento marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, dal relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
  2. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
  3. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.

ARTICOLO 2

  1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
  2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
    1. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
    • 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
    • 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
    • 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
    • 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
    • 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
    • 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
      1. Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
      2. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

ARTICOLO 3

  1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
  1. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
  1. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4

  1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Gioia Tauro, mantenendosi a distanze superiori a:

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d’acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa.

    1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
  1. Le unità impiegate nell’attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
  2. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 5

  1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
  2. All’interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

ARTICOLO 6

1. Per la conduzione delle singole attività ludico – diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 2 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 7

  1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:

ARTICOLO 8

  1. Chiunque intenda effettuare l’attività di locazione o il noleggio di natanti da diporto deve presentare alla locale autorità marittima la dichiarazione, come da allegato 3 alla presente ordinanza.
  2. Copia della dichiarazione, vistata dall’autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa.
  3. Il locatore/noleggiatore di natanti deve:
    • svolgere l’attività con mare e tempo assicurati;
  1. Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza;
  2. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato.

ARTICOLO 9

  1. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del compartimento marittimo di Gioia Tauro, deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Gioia Tauro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0966/562973 (sala operativa); 0966/5629 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
  2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra cui:

4. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che:

ARTICOLO 10

  1. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
  2. Le operazioni di bunkeraggio delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
  3. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall’ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro.
  4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l’esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
  5. L’esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Gioia Tauro. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
  6. L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
  7. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro. Tutte le unità navali devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell’area interdetta.
  8. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 11

  1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga le ordinanze n° 24/2002, in data 22.08.2002; n° 04/2004, in data 02.03.2004; n° 07/2005 in data 05.05.2005; 12/2007 in data 05.06.2007 in premessa citate.
  2. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato.
  3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

Gioia Tauro, 27.04.2010

f.to IL COMANDANTE C.F.(CP) Giuseppe ANDRONACO

Allegato 1

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI

E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

S P E C I E D I N A V I G A Z I O N E

(la “x” indica l’obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Senza alcun

limite

Entro 50 miglia Entro 12

miglia

Entro 6

miglia

Entro 3

miglia

Entro 1

miglia

Entro 300

metri

Nei fiumi , torrenti

e corsi d’acqua

zattera di salvataggio

(per tutte le persone a bordo)

x x
apparecchi galleggianti

(per tutte le persone a bordo)

x
cinture di salvataggio

(una per ogni persona a bordo)

x x x x x x x
salvagente anulare con cima x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x(1)
boetta luminosa x (1) x (1) x (1) x (1)
boetta fumogena x (3) x (2) x (2) x (2) x (1)
bussola e tabelle di deviazione (a) x x x
orologio x x
barometro x x
binocolo x x
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione

effettua la navigazione

x x
strumenti da carteggio x x
fuochi a mano a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2) x (2)
razzi a paracadute a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2)
cassetta di pronto soccorso (b) x x
fanali regolamentari (c) x x x x x
apparecchi di segnalazione sonora

(d) ]]]+]++ + +

x x x x x
strumento di radioposizionamento

(LORAN , GPS) (e)

x x
apparato VHF x x x
riflettore radar x x

E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) x

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di

esaurimento

x x x x x x
Mezzi antincendio – estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) x x x x x x

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti

previsti dall’articolo 141 comma 6 del DPR 433/91 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia

di sicurezza a luce bianca .

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere

sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero

degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478

A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori
P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell’apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P  18.4

18.4  P  74

74  P  147

147  P  294

294  P  368

P  368

1 da 13 B

1 da 21 B

2 da 13 B

1 da 21 B e 1 da 13 B

1 da 34 B e 1 da 21 B

2 da 34 B

1 da 13 B

B) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW) Capacità estinguente portatile
P  18.4

18,4  P  147

P  147

13 B

21 B

34 B

(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Allegato 2

Navigazione degli acquascooters e moto d’acqua.

conduzione:
  • durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica
  • gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 500 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:
  • durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
    • il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica
partenza/atterraggio:
    • durante la stagione balneare, l’atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
    • tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri
altre disposizioni:
    • le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

conduzione:
  • età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall’art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005);
  • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 200 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:
    • quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l’aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare l’aquilone;
    • quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l’aquilone e rallentando;
    • quando un’unità trainate da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l’aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
partenza/atterraggio:
  • la partenza e l’atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l’ordinanza balneare;
  • l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:
    • è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi similari incustoditi;

Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

conduzione:
  • il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
  • il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
        • una gaffa;
        • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
        • una cassetta di pronto soccorso;
        • un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore;
        • un sistema di aggancio e rimorchio
        • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 500 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:
  • la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
    • le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell’attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
    • la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio
    • è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l’unità impegnata nell’attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino
partenza/atterraggio:
  • l’unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
  • l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:
    • l’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
    • le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Tavole con aquilone o mezzi trainati da a quiloni (KITE –SURF ecc.)

conduzione:
  • maggiori di anni 16 (sedici);
  • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco di protezione;
  • usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi;
  • collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;
  • munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 500 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione:
    • quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l’aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare l’aquilone;
    • quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l’aquilone e rallentando;
    • quando un’unità trainate da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l’aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
partenza/atterraggio:
  • la partenza e l’atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l’ordinanza balneare
  • la partenza e l’atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta;
  • l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni:
    • è vietato lasciare l’aquilone incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

Paracadutismo ascensionale.

conduzione:
  • il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell’unità;
  • il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
  • il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
        • una gaffa;
        • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
        • una cassetta di pronto soccorso;
        • un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore;
        • un sistema di aggancio e rimorchio
        • un ampio specchio retrovisore convesso;
            • di una piattaforma poppiera solidale all’unità stessa
            • di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 500 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
    • è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere
regole in navigazione:
  • lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
    • durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadotista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
    • durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra l’unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante
    • la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall’elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
    • il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt)
    • è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione
    • quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore
partenza/atterraggio:
  • le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
altre disposizioni:
    • l’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
    • le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Propulsori acquatici subacquei.

conduzione:
  • l’utilizzo di questi propulsori (che devono avere l’elica sempre ingabbiata) è consentito:
    • per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbotto di salvataggio;
    • per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 200 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:
    • qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l’obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnala deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
partenza/atterraggio:
    • per consentire di trasportare i Seascooters negli specchi acquei d’esercizio, tramite il traino esercitato da parte, di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio;
    • per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
altre disposizioni:
    • le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Sci nautico.

conduzione:
  • il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell’unità;
  • il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
  • il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
        • una gaffa;
        • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
        • una cassetta di pronto soccorso;
        • un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore;
        • un sistema di aggancio e rimorchio
        • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:
  • è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
  • è vietata ad una distanza inferiore a:
  • 500 metri dalla costa;
  • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
  • 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
    • è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
    • è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
    • è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione:
  • lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
    • durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
    • la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio
    • è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio:
  • la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni:
    • l’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
    • le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

(in duplice copia, di cui una in bollo da Euro 14,62) Allegato 3

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO

tramite ___________________________________

Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________________ il _________ e residente a _____________________________________ in via/piazza ________________________________________________________________________

C.F. ___________________ legale rappresentante della Società /Ditta individuale ________________________________ con sede a ______________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________________________ n° ___ iscritta al n° ______________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ tel. ________________ Cell. _____________________ esercente l’attività di locazione/noleggio unità da diporto,

COMUNICA

di svolgere l’attività di locazione/noleggio con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall’Ordinanza n° in data della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro:

  1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_____________);

Assicurazione:_________________________________________________________;

  1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_______________);

Assicurazione;

DICHIARA

che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell’impresa:

  1. Cognome e nome ______________________________ nato a ______________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;
  2. Cognome e nome ______________________________ nato a ________________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _________________________________ in località ____________________________ nel tratto di costa compreso tra ________________________.

Inoltre dichiara che:

ALLEGA

________________________________, _______________________

(luogo) (data)

Il richiedente

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