Palermo. Questa mattina il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, su disposizione del Gip del Tribunale di Termini Imerese, Giuliano Castiglia, in collaborazione con i Reparti territoriali del Corpo, ha tratto in arresto 12 persone, una persona è tuttora in corso di rintraccio, accusate di aver costituito e fatto parte di un’articolata associazione a delinquere che ha operato dal 2004 sull’intero territorio nazionale, importando centinaia di auto di lusso dalla Germania per un valore commerciale di circa 30 milioni di euro in totale evasione di imposte, attraverso la creazione e l’interposizione negli scambi di società “cartiere” che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di altre società beneficiarie della frode.
L’operazione, condotta in Sicilia, Veneto e Marche, è il frutto di complesse indagini, supportate da accertamenti bancari, perquisizioni locali con sequestri di documentazione ed intercettazioni telefoniche di numerose utenze, che hanno visto le Fiamme Gialle siciliane, coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese nelle persone dei sostituti procuratori Gianluca De Leo e Rosa Caramia, collaborare fattivamente con l’amministrazione finanziaria tedesca, utilizzando i canali della collaborazione amministrativa internazionale previsti in materia fiscale dalle direttive comunitarie e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania.
Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di scoprire una collaudata organizzazione criminale operante in Italia ed in parte in Germania con lo scopo di offrire ad operatori commerciali nazionali autovetture di lusso a prezzi del tutto concorrenziali (perfino inferiori ai listini praticati dai fornitori tedeschi) grazie ad una sistematica e perdurante evasione dell’imposta sul valore aggiunto. In effetti, secondo il classico schema delle frodi all’Iva comunitaria, il ruolo di primo importatore nazionale, su cui grava il maggior debito di imposta, veniva assolto da società fittizie, senza alcuna struttura aziendale e riconducibili a prestanome nullatenenti, interposte fraudolentemente negli scambi commerciali con l’intento di accumulare il debito tributario destinato poi a non essere mai assolto. In alcuni casi il disegno criminale prevedeva più filtri societari prima del reale acquirente nazionale, attraverso l’interposizione di più società con il fine di rendere sempre più difficoltosa la ricostruzione dei passaggi commerciali e di frapporre più soggetti tra il cliente finale, beneficiario del sistema fraudolento, e la cartiera importatrice.
Nella frode sono risultati coinvolti numerosi soggetti, ognuno dei quali ha svolto un ruolo ben preciso e delineato, più o meno ampio. Vi è infatti chi ha provveduto alla gestione delle cartiere, chi ha svolto il ruolo di “testa di legno” (limitandosi ad intervenire di persona solo nelle occasioni nelle quali la sua presenza risultava indispensabile come nel caso di sottoscrizione di contratti o disporre movimentazioni finanziarie), chi ha invece gestito le imprese beneficiarie del sistema di frode, chi ha avuto il compito di trattare con i fornitori tedeschi (aprendo ditte anche in Germania per acquistare i mezzi da quei fornitori che non si prestavano all’esportazione diretta in Italia), e chi, pur non rivestendo un ruolo di primo piano, ha comunque collaborato attivamente con i protagonisti principali dell’associazione, ben consapevole dell’illiceità delle condotte.
Gli organizzatori della frode e i promotori dell’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata a danno dello Stato attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, sono:
ELENCO RIMOSSO PER OBLIO
Gli altri partecipanti all’associazione, anch’essi destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, sono:
ELENCO RIMOSSO PER OBLIO
Ulteriore soggetto partecipante all’associazione, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, è:
RIMOSSO PER OBLIO
Infine, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti di:
ELENCO RIMOSSO PER OBLIO
Per quanto attiene il ruolo rivestito dai singoli, P.A. di Petralia Sottana, emigrato in Germania, si preoccupava di reperire le autovetture sul mercato estero e di acquistarle, se del caso, attraverso la sua impresa tedesca, “OMISSIS PER OBLIO” di Haigerloch. Ruolo analogo veniva svolto da un altro sodale, allo stato non rintracciato. Le auto estere venivano poi consegnate direttamente ai reali acquirenti italiani, tutti imprenditori del settore, mentre cartolarmente risultavano importate dalle società cartiere a disposizione dei sodali, tra le quali la ditta individuale “OMISSIS PER OBLIO” aperta nel 2003 da OMISSIS PER OBLIO in Geraci Siculo, le società a responsabilità limitata “OMISSIS PER OBLIO” e “OMISSIS PER OBLIO”, entrambe con sedi dichiarate, ma risultate inesistenti, in Roma, di fatto amministrate da L.S. e dal figlio G.S. operanti in Selvazzano Dentro, sebbene formalmente rappresentate rispettivamente da G.S., G.F.C. e S.M., in realtà prestanome dei OMISSIS PER OBLIO.
Le cartiere provvedevano quindi a fatturare i mezzi a società beneficiarie della frode, che, utilizzando le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto detrarsi illecitamente l’Iva a credito sugli acquisti, pagando di fatto il mezzo ad un prezzo mediamente inferiore del 10 – 13% di quello praticato dal fornitore estero. Tali mezzi potevano dunque essere offerti al pubblico ad un prezzo sicuramente concorrenziale a danno degli operatori onesti. Tra queste società, acquirenti finali ovvero seconde interposte, vanno annoverate le seguenti, tutte riconducibili agli appartenenti all’associazione:
Le società e ditte coinvolte:
La ditta individuale “OMISSIS PER OBLIO” di M.L., moglie di P.A., di fatto gestita dallo stesso OMISSIS PER OBLIO, operante dalla fine del 2006 in Petralia Soprana;
La “OMISSIS PER OBLIO” srl con sede a Padova, gestita da A.Z., unitamente ai soci OMISSIS PER OBLIO e OMISSIS PER OBLIO;
La “OMISSIS PER OBLIO” srl con sede in Ascoli Piceno, gestita da OMISSIS PER OBLIO e OMISSIS PER OBLIO;
La ditta individuale “OMISSIS PER OBLIO” con sede in Sandrigo gestita da OMISSIS PER OBLIO.
Parallelamente allo svilupparsi delle indagini penali, il Nucleo di polizia tributaria di Palermo ha provveduto ad avviare specifiche verifiche fiscali nei confronti delle imprese a vario titolo coinvolte nella frode, a conclusione delle quali sono stati segnalati ai competenti uffici finanziari ricavi non dichiarati al fisco complessivamente per oltre 32 milioni di euro ed Iva a debito non versata (ovvero a credito illecitamente detratta) per oltre 6,5 milioni di euro.
Il sistema di frode
Dal 1 gennaio 1993, al fine di garantire la libera circolazione delle merci sono state abbattute le barriere doganali tra gli Stati comunitari. In materia di imposta sul valore aggiunto, in particolare, sebbene a regime l’imposizione dovrà basarsi sul principio dell’assoggettamento ad imposta dei beni e servizi nel Paese di origine, per una serie di difficoltà applicative, è stato adottato un regime c.d. “transitorio”, durante il quale l’imposta continua ad essere applicata, salvo talune eccezioni, nel Paese di destinazione dei beni, in base alle aliquote ed alle condizioni di imposizione ivi vigenti ed a carico del destinatario. In base a questo regime, l’acquirente italiano deve:
1) comunicare al cedente estero, prima di effettuare l’acquisto, il proprio numero identificativo UE;
2) al momento della ricezione della fattura:
3) rinumerare la fattura secondo una propria numerazione differente da quella attribuita agli acquisti nazionali ed extracomunitari (ad es. 1c, 2c, 3c, ecc.);
4) integrare la fattura, indicando sulla stessa il controvalore in euro del corrispettivo ove il prezzo sia fissato in valuta diversa dalla moneta comunitaria;
5) determinare l’ammontare dell’Iva calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati, secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione: quindi, nel nostro caso gli acquisti sono assoggettati alle aliquote vigenti in Italia.
6) le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere poi registrate nel registro delle fatture di acquisto e di quelle di vendita, secondo l’ordine della loro rinumerazione e con l’indicazione del corrispettivo in valuta estera.
Con l’introduzione del commercio intracomunitario sono state tuttavia riscontrate nuove tipologie criminose legate all’evasione dell’IVA. Tra queste, una frode particolarmente insidiosa è quella che si basa sull’utilizzo delle cc.dd. società cartiere. Questo disegno criminoso prevede:
a) la costituzione, nel territorio nazionale, di una o più “cartiere” (o missing trader), il cui unico fine è quello di caricarsi del debito I.V.A. nei confronti dell’Erario per poi non adempiere agli obblighi di versamento. L’amministrazione di dette società viene di norma affidata a prestanomi, i quali, dietro compenso fisso, si assumono ogni responsabilità derivante dall’incarico, ponendosi a tutela degli effettivi titolari delle attività commerciali;
b) che le società in questione – che non dispongono di alcuna struttura societaria, né di beni patrimoniali, né di personale dipendente – effettuano rilevanti acquisti intracomunitari di merce da vari Paesi UE e ricevono, conformemente al sistema, le relative fatture senza addebito di IVA. Adempiono, talvolta, ai soli obblighi formali e cessano l’attività dopo breve periodo, sparendo poi dalla circolazione.
c) che le merci, che risultano così acquistate, vengono cedute con regolari fatture soggette ad IVA a clienti nazionali, effettivi destinatari dei beni, con applicazione di un ricarico irrisorio, a volte senza ricarico, o addirittura sottofatturando le cessioni rispetto gli acquisti. In quest’ultimo caso la “cartiera” emette le fatture nei confronti degli acquirenti finali, indicando un valore imponibile dei prodotti inferiore a quello indicato nelle fatture emesse dai fornitori comunitari, ma tale che, sommato all’IVA relativa, sia di poco superiore al prezzo effettivamente pagato dagli acquirenti finali ai fornitori. Di conseguenza, gli acquirenti finali nazionali, sopportando un onere finanziario di poco superiore a quello che avrebbero sostenuto acquistando direttamente (e ricevendo fatture) dai fornitori comunitari, dispongono dei prodotti ad un prezzo estremamente competitivo, perché ricevuti sottofatturati dalle “cartiere”. Tale situazione, tuttavia, determina la piena legittimazione del cessionario alla detrazione dell’IVA, formalmente addebitatagli ed altrettanto formalmente da lui corrisposta;
d) il pagamento della merce al fornitore estero viene formalmente effettuato dall’amministratore di comodo mediante rimesse bancarie dopo aver ricevuto, sempre formalmente, il pagamento da parte dell’effettivo cessionario. A volte, il pagamento nei confronti del fornitore comunitario viene effettuato direttamente dalla società filtro.
Attraverso questa frode il reale acquirente nazionale riesce a vendere al pubblico il bene ad un prezzo sicuramente competitivo a danno degli operatori onesti del settore.
Esempio: l’auto viene venduta in Germania a 30.000 euro dal fornitore Alfa
Ipotesi 1: acquisto senza frode da parte della società italiana Beta.
Alfa fattura 30.000 euro senza IVA a Beta.
Beta applica un ricarico ad es. del 10% (3.000 euro) e rivende il bene sul mercato italiano a 33.000 euro + IVA al 20% per un totale di 39.600 (prezzo finale). Beta dovrà poi versare all’Erario l’Iva a debito pari a 6.600 euro (non disponendo di alcuna IVA a credito sull’ecquisto).
Ipotesi 2: acquisto con frode per interposizione della cartiera Gamma.
Alfa fattura 30.000 euro senza IVA a Gamma.
Gamma fattura l’auto a Beta a 28.000 + IVA al 20% (5.600 euro) per un totale di 33.600. Beta applica lo stesso ricarico di 3.000 euro e rivende il bene sul mercato italiano a 31.000 euro + IVA al 20% (6.200 euro) per un totale di 37.200 (prezzo finale). Sul mercato l’auto viene offerta dunque ad un prezzo inferiore di ben 2.400 euro rispetto alla prima ipotesi. Beta dovrà versare poi all’erario l’IVA a debito pari solo a euro 600 (differenza tra IVA a debito pari a euro 6.200 – IVA a credito pari a euro 5.600). Il debito IVA della cartiera Gamma, pari a euro 5.600 non verrà invece mai versato all’Erario, con correlato danno per lo Stato italiano e per l’Unione europea.
Con la frode, in sintesi:
1) L’acquirente finale risparmia 2.400 euro;
2) L’organizzazione criminale che gestisce la cartiera guadagna comunque 3.600 euro;
3) L’operatore commerciale che vende al pubblico guadagna ben 8.600 euro (3.000 + 5.600);
4) Lo Stato perde 5.600 euro.