Roccella. Guardia di Finanza scopre truffa all’Inps: coniugi percepivano assegno sociale ma vivevano in Argentina

Roccella Jonica (Reggio Calabria). Continuavano a percepire l’assegno sociale nonostante vivessero in Argentina. Una coppia di coniugi originari di Grotteria (RC), entrambi settantenni, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Roccella Jonica nel corso di un’attività di polizia giudiziaria mirata ad accertare eventuali danni erariali e/o condotte penalmente rilevanti poste in essere da alcuni soggetti in ordine alla percezione dell’assegno sociale erogato dall’Inps.
Al termine delle indagini, eseguite dai Finanzieri e finalizzate alla verifica della permanenza dei requisiti presentati dai coniugi per beneficiare di prestazioni assistenziali, è emerso che la coppia era stata assente dall’Italia per molti anni, per poi tornarvi nell’anno 2005 per circa sei mesi, presentare le pratiche per la residenza in Italia, proporre istanza per ottenere l’assegno sociale (corredata dei requisiti previsti dalla legge: età, residenza in Italia e assenza, o quasi, di reddito) ed aprire un conto corrente bancario. Alla prima riscossione dell’assegno, poi, sono ripartiti ancora una volta per l’Argentina continuando a incassare l’assegno sociale che veniva versato automaticamente sul loro conto corrente.
L’assegno sociale, destinato ai più bisognosi, è stato istituito in Italia dall’art. 3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996 e ha sostituito la pensione sociale. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche. Viene corrisposta ai cittadini che hanno i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, residenza effettiva ed abituale in Italia, 65 anni di età, particolari condizioni reddituali personali e del coniuge.
Elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo. L’Inps procede alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono alla revoca del beneficio.

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