Reggio Calabria. In merito alle modifiche sulla legge sulla Fondazione Campanella, il Presidente della Commissione “Attività sociali, sanitarie, culturali, formative” della Regione Calabria, Nazzareno Salerno, dichiara quanto segue:
“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio regionale della legge ‘Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n.35’ con la quale dovrebbero essere superati i rilievi mossi in precedenza dal Governo. Le integrazioni introdotte attraverso questa legge sono dirette a fare venire meno i due principali rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dal Governo con l’impugnazione di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011. Il primo rilievo di legittimità costituzionale atteneva a una pretesa violazione del Piano di rientro e dei poteri del Commissario ad acta che la legge regionale 35/2011 avrebbe realizzato, disponendo la trasformazione della Fondazione ‘Tommaso Campanella’ da ente di diritto privato ad azienda pubblica del sistema sanitario regionale. Con l’articolo 1, comma 1 bis e l’articolo 3, comma 3 bis di questa legge, tale rilievo viene superato attraverso l’acquisizione della natura giuridica pubblica della Fondazione al momento in cui il Presidente della Regione, nonché Commissario ad acta, procederà alla cancellazione della Fondazione stessa dal registro delle persone giuridiche private. Il secondo rilievo di legittimità costituzionale atteneva al profilo del personale. In particolare il Governo censurava la legge regionale 35/2011 nella parte in cui prevedeva la possibilità per la Fondazione-azienda pubblica del sistema sanitario regionale di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza selezionare il personale attraverso appositi concorsi. Con l’articolo 9 comma 1, il rilievo su indicato viene risolto autorizzando ‘la Fondazione Campanella (in atto esistente) a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l’accesso ai ruoli degli enti del SSN’. Solo successivamente al suo riconoscimento come ente di diritto pubblico, la Fondazione potrà assumere il personale risultato idoneo, nei limiti della dotazione organica definita e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Infine, il comma 4 aggiunto all’art. 10 ha l’effetto di posticipare l’abrogazione delle norme che consentono la vita della Fondazione come ente di diritto privato, al momento in cui la stessa acquisterà la personalità di diritto pubblico”.