Dimensionamento scolastico. Avvocato Cuglietta: “La Corte Costituzionale ha confermato che i genitori di Campora San Giovanni avevano ragione a criticare la delibera del Comune”

Amantea (Cosenza). Prendiamo atto che la Corte Costituzionale con la propria recente sentenza n 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,il quale imponeva la aggregazione in istituti comprensivi delle scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che fossero costituiti almeno da 1000 alunni. La Corte ha stabilito l’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. Prende corpo e nuova vitalità, così, la nostra lunga contestazione che era ed è finalizzata alla conservazione della autonomia dell’Istituto comprensivo di Campora San Giovanni, quale strumento di dialettico confronto e di democrazia partecipata della intera frazione che distava e dista dal Capoluogo oltre 9 km ben più di tanti comuni limitrofi ad Amantea. Ricordiamo che tale accorpamento non aveva alcun obiettivo didattico e voleva solo ridurre i costi nella spesa dello Stato, tagliando ancora una volta sull’istruzione. Il Dl 98/2011, infatti, reca “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, e non parla,quindi, di riorganizzazione del sistema scolastico. E lo stesso articolo 19 reca norme per la “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica” Prende corpo la nostra contestazione. Qualcuno dovrebbe ricordarsi che il nostro movimento affermava che si doveva rispetto alle disposizioni recate dagli indirizzi regionali che consentivano e consentono di “mantenere l’autonomia alle istituzioni scolastiche che contino un numero di alunni compreso tra 500 e 900” Ed oggi la Corte Costituzionale riconosce la esclusiva competenza della regione e la illegittima invasione dello Stato nelle competenze regionali. La delibera assunta dal Comune di Amantea, come dicevamo e diciamo, è ,pertanto, palesemente illegittima, tanto che pende presso il TAR Calabria un giudizio da noi promosso. Ed oggi il nostro legale avvocato Morcavallo si recherà presso il TAR per definire il procedimento pendente alla luce della sentenza della Suprema Corte. Ora il Comune di Amantea, così come si accingono a fare tantissimi altri comuni italiani, può annullare la precedente delibera e riadattarne altra con la quale confermerà la autonomia dell’IC Alessandro Longo. Nulla lo impedisce. Il comitato cittadino sollecita questa volta la univoca e favorevole decisione dei consiglieri camporesi, pronto in caso contrario, ancora una volta, a scendere in lotta per la tutela dei diritti degli scolari e della frazione stessa. Siamo comunque fiduciosi che non occorreranno azioni di lotta perché questa volta i consiglieri di Campora e quelli che anche in passato sono stati vicini alle esigenze della nostra frazione potranno imporre il pieno rispetto della legge oggi recuperata alla competenza esclusiva della regione.

Avvocato Antonio Cuglietta – Presidente I.C.  Longo di Campora San Giovanni

 

 

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