Cosenza. Il Consiglio di Stato, rimettendo alla Corte di Giustizia Europea la questione del calcolo dell’anzianità di pregresso, ha stabilito, ancora una volta che: “la collocazione legislativa del triennio rilevante per la stabilizzazione all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal 1° gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell’arco temporale suddetto. Al contempo, il collegio giudicante ha chiarito che il criterio dell’arrotondamento al mese della frazione temporale superiore ai quindici giorni, stabilito dall’art. 2120 cod. civ., non assume valenza di principio generale e, in particolare, in difetto di un esplicito richiamo, non è idoneo ad incidere sul rispetto dei requisiti di applicabilità della stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dall’art. 1, comma 519, della citata legge n. 296 del 2006”. Si tratta dell’ennesima statuizione dei principi previsti per lo Stato e per gli enti locali , ribaditi (sez. VI, con sentenza 12 ottobre 2012 n. 5269 (Pres. Maruotti, Est. Lageder) da Palazzo Spada. Adesso spetta alla Regione Calabria approvare la norma che consente di legittimare le stabilizzazioni e di includere quanti avevano titolo e sono stati esclusi, verificando nel contempo quanti abbiano realmente i titoli ed agendo di conseguenza. Resta inteso che, nella fattispecie dell’Asp Cosentina, rimangono previste le giornate di sciopero del 4, 6 e 10 dicembre prossimo.
Coordinamento precari ex legge 296/06 della Calabria