Condominio “bacchettato” dal giudice di pace

Reggio Calabria. Interessante sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, Ercole Fontana, in materia condominiale, le cui liti si susseguono frequentemente. A seguito di un articolato ricorso dell’avv. Francesco Comi, infatti è costata cara ai condomini ed all’amministratore la resistenza in giudizio, condannati al risarcimento dei danni esistenziali e alle spese legali per responsabilità aggravata. Era accaduto che un condominio di un fabbricato del centro storico, difeso dall’avv. Francesco Comi, lamentava la posa in opera di due grossi serbatoi d’acqua all’interno del cortile condominiale che gli impedivano il libero accesso al garage di sua proprietà. Varie erano state le estenuanti bonarie richieste rivolte all’intero condominio, che, non voleva sentire ragioni, sostenendo che i serbatoi “stavano bene li, non essendovi spazio disponibile”. Tesi clamorosamente smentita in sede di giudizio. Infatti l’avv. Francesco Comi, rivoltosi in “prima battuta al Giudice di Pace con un ricorso per accertamento tecnico preventivo, ha ottenuto piena ragione, avendo concluso il C.T.U., smentendo una loro consulenza di parte, che i serbatoi potevano benissimo essere posizionati in un vano all’interno del fabbricato, che peraltro ne garantiva la sicurezza. Ciò malgrado, i condomini non hanno ottemperato alle conclusioni del C.T.U., per cui il difensore ha avanzato altro ricorso per ottenere il risarcimento dei danni esistenziali. Solo alla luce dell’ulteriore giudizio, i condomini ne hanno deciso la rimozione. Ma non era finita, atteso che il condominio ciò malgrado persisteva nel resistere in giudizio, eccependo, peraltro la incompetenza a decidere del Giudice di Pace.
Il Giudicante Ercole Fontana, non solo ha rigettato l’eccezione, riconoscendo la propria competenza, ma ha “bacchettato” il condominio per non aver, a tal punto desistito dal giudizio, apparendo il loro comportamento del tutto pretestuoso e censurabile, ravvisando la responsabilità aggravata prevista nel nostro codice, allorché una delle parti “agisce o resiste in un giudizio con malafede o colpa grave”, con condanna oltre alle spese ad un congruo risarcimento danni.

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