Protezione Civile: precisazioni su stato d’emergenza e stato di calamità

Roma. Negli ultimi giorni, in riferimento ai numerosi eventi alluvionali che hanno interessato diverse zone del Paese, si è fatta parecchia confusione tra dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e riconoscimento dello stato di calamità naturale. Essi non sono affatto strumenti equivalenti o interscambiabili; così, per evitare ulteriori incomprensioni anche tra rappresentanti delle istituzioni, crediamo sia utile ricordarne sinteticamente la differenza. Quanto attiene all’ambito del sistema di protezione civile è lo stato di emergenza, istituto previsto dall’art. 5 della legge 225 del 1992. Lo stato di emergenza – che può avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta – viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento. La delibera del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza: assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite delle risorse messe a disposizione. È poi il Commissario nominato dal Capo del Dipartimento a dover provvedere a una ricognizione dei danni, pubblici e privati, ricognizione che viene poi portata all’attenzione del Consiglio dei Ministri che valuta se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni. Lo stato di calamità, invece, è uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo: il suo riconoscimento, infatti, avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta. È evidente, quindi, non solo che stato di emergenza nazionale e stato di calamità naturale sono due strumenti differenti, ma che non c’è alcun rapporto di dipendenza tra essi; in particolare, è utile sottolineare che non esiste alcuno stato di calamità sovraordinato rispetto allo stato di emergenza che possa garantire ai cittadini colpiti dalle calamità fondi o procedure più rapide di quelle disciplinate dalla legge 225 del 1992.

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