Licenze di Polizia, importante pronuncia del Tar ottenuta dall’avv. Aurelio Chizzoniti

Reggio Calabria. “Non bastano intime parentele con pregiudicati o l’essere stati sottoposti a procedimenti penali per revocare o negare la titolarità di licenze di polizia apparendo insuperabile l’obbligo di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente venga ritenuto privo del requisito della buona condotta e, pertanto, pericoloso o comunque capace di abusi”. È questo l’importantissimo principio di diritto sancito dal TAR Lazio – I Sezione Ter – che, accogliendo pienamente il complesso ricorso redatto dall’Avv. Aurelio Chizzoniti, ha annullato il decreto adottato dal Questore di Reggio Calabria denegante il rilascio della richiesta autorizzazione di PS ex art. 88 TULPS volta all’esercizio dell’attività raccolta scommesse ed alla revoca di tutte le connesse autorizzazioni di Polizia. Infatti la decisione questorile era sostanzialmente ancorata alla intima parentela intercorrente fra il ricorrente Stefano Antonio Campolo e lo zio Gioacchino Campolo, che aveva installato le macchinette “mangiasoldi” nel bar gestito dal nipote. In particolare, sul versante giuridico, il TAR adito ha puntualizzato, quanto al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Stefano Antonio Campolo ex art. 718 c.p. (per esercizio del gioco d’azzardo attraverso apparecchi elettronici noleggiati dallo zio Gioacchino), che “è doveroso ribadire che la sottoposizione a procedimenti penali, conclusi con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola può giustificare il divieto di autorizzazione e/o la revoca di un’autorizzazione già rilasciata per perdita del requisito della buona condotta, risultando del tutto avulsa da un concreto, effettivo e definitivo accertamento in ordine alla commissione dei fatti di rilevanza penale da parte dell’indagato e, comunque, prescindendo dal compimento di una esaustiva valutazione sull’affidabilità del soggetto”. Aggiungendo in ordine al rapporto di parentela intercorrente tra l’interessato ed il Sig. Gioacchino Campolo, ritenuto persona “pericolosa per la pubblica sicurezza”, che “anche tale circostanza è – di per sé – inidonea a supportare la decisione adottata, tenuto conto della sussistenza dell’obbligo per l’Amministrazione di valutare l’incidenza di rapporti di tal genere in relazione al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza”. Concludendo il TAR adito ha precisato che “in definitiva, sussistono le condizioni per affermare che il provvedimento impugnato è stato adottato in carenza di una adeguata istruttoria e – nel contempo – non risulta supportato da una congrua motivazione” richiamando anche le “peculiarità tecnico-giuridiche che connotano la vicenda”. L’Avv. Chizzoniti ha dichiarato che “con un tantino di buona volontà e buon senso si sarebbe potuto evitare l’emissione di un provvedimento letteralmente azzerato dalla Giustizia Amministrativa”, nel cui contesto il difensore di Stefano Antonio Campolo ha voluto esprimere “gratitudine alle collaboratrici di Studio Dott.sse Beatrice Saraò e Nancy Maurici per l’apprezzata attività di ricerca e studio espletata nel caso di specie”.

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