Taurianova. Guida in stato di ebbrezza: giovane assolto nonostante avesse un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.0 g/l

Giustizia martello

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Taurianova (Reggio Calabria). Assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza nonostante avesse un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.0 g/l. Il giudice con la sentenza di assoluzione ha sancito un interessante principio interpretativo dell’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada destinato, come suol dirsi, a fare giurisprudenza.
Questi i fatti: un giovane taurianovese, G.A., nell’agosto del 2011, mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto a controllo da una pattuglia della Polizia di Stato di Gioia Tauro. All’esito di tale controllo gli agenti, sulla base dei soli elementi sintomatici, ritenendo che il conducente fosse in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, hanno deciso di sottoporlo al c.d. “alcoltest“, mediante etilometro. Poiché nell’autovettura di servizio non avevano l’apposita apparecchiatura hanno accompagnato coattivamente il conducente presso il pronto soccorso del locale nosocomio al fine di effettuare il prelievo ematico. Quest’ultimo ha dato esito positivo in quanto è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue pari ad 2.0 g/l che ha determinato la Procura della Repubblica di Palmi a contestare al conducente il reato di guida in stato di ebbrezza (previsto e punito dall’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada), con contestuale sequestro amministrativo dell’autovettura e sospensione della patente per 12 mesi.
Nel relativo procedimento, celebratosi con rito abbreviato innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Palmi, Francesco Maione, l’avv. Vincenzo Gagliardi del Foro di Palmi, difensore di fiducia di G.A., è riuscito a dimostrare con una minuziosa, quanto efficace attività difensiva, che l’operato della Polizia, nel caso di specie, era stato illegittimo e quindi, il relativo referto medico doveva considerarsi inutilizzabile ex art. 191 codice di procedura penale.
Il Giudice, abbracciando in toto la linea difensiva propugnata dall’avv. Gagliardi, nel tardo pomeriggio di ieri, all’esito della camera di consiglio, ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena ovvero “perché il fatto non sussiste”, statuendo di fatto, in punto di diritto, che la Polizia non può procedere – così come ha invece fatto nel caso di specie – in mancanza di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, all’accompagnamento coattivo dello stesso presso una struttura sanitaria, per sottoporlo a prelievo ematico al sol fine dell’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e, pertanto, per precostituirsi una prova nell’instaurando procedimento penale a suo carico. Naturalmente, per un esame più approfondito della questione, bisogna attendere il deposito della motivazione.

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