Aeroporto dello Stretto. Il Tar respinge la richiesta Sogas di sospensiva della revoca di concessione Enac

aeroporto dello stretto

aeroporto dello stretto

Reggio Calabria. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Reggio Calabria, Roberto Politi, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissato la Camera di Consiglio del 6 aprile 2016 ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza proposta dalla Sogas. Respinto quindi il ricorso proposto da Sogas, la Società di gestione dell’aeroporto dello Stretto, contro l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, per l’annullamento con sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Enac del 24 febbraio 2016 di decadenza della S.p.A. Sogas dalla concessione di gestione parziale precaria, di cui al provvedimento prot. n. 136481/4/LB del 25 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell’Aviazione civile, nonché dell’autorizzazione all’anticipata occupazione ed uso dei beni demaniali rientranti nel sedime dell’Aeroporto di Reggio Calabria, ai sensi dell’art.17 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni della L. 135/1997, di cui al decreto direttoriale n.22 del 13 dicembre 1999, rilasciato dall’Ente Nazionale per Aviazione Civile; di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Secondo il Tar la paventata impossibilità di assicurare, dal 15 marzo 2016, la gestione provvisoria dell’aeroporto, con conseguente “gravissimo pericolo che le compagnie di navigazione, avuta conoscenza del provvedimento, possano annullare lo scalo di Reggio Calabria, per il timore di disservizi” appare smentita dalla disposizione di cui all’ultima parte della stessa determinazione Enac del 24 febbraio 2016, laddove si precisa che “nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento in concessione dell’Aeroporto dello Stretto codesta Sogas S.p.A., fatto salvo il mantenimento delle previste condizioni operative e di sicurezza dello scalo, è autorizzata alla prosecuzione della conduzione dell’aeroporto fino all’effettivo subentro del nuovo gestore”. Il Tar, quindi, proprio in ragione del fatto che la Sogas è autorizzata a gestire l’aeroporto fino a che non le subentrerà un nuovo gestore, esclude che sussistano allo stato regioni di estrema gravità ed urgenza.

Fabio Papalia

Exit mobile version