Roma. Un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto luce e chiarito la natura e le conseguenze giuridiche delle donazioni che siano state perfezionate durante il matrimonio, ma senza andare dal notaio per formalizzare con atto pubblico in presenza di due testimoni la liberalità posta in essere. La faccenda ha riguardato la controversia giudiziaria insorta fra gli ex coniugi Giuseppe Gazzoni e Katherine Price, i quali per quasi dieci anni si sono contrapposti con la rispettiva assistenza legale in un processo vertente sulla restituzione di alcune opere d’arte e di un anello di tredici carati, che è stato regalato da Gazzoni alla ex coniuge Price quando la coppia poteva ancora definirsi tale. Katherine Price, come ben potrebbe aspettarsi, si è opposta nel corso di tre gradi di giudizio alla restituzione di quei beni, e di altre opere d’arte che l’ex coniuge era solito regalarle per le festività ed occasioni più o meno importanti nel corso dell’anno.
La Corte di Cassazione, con questa interessante pronuncia, ha quindi stabilito che possano considerarsi “liberalità d’uso” e non donazioni, con la conseguente inapplicabilità dell’articolo 782 del codice civile relativo alle prescrizioni di forma, tutti quei regali che vengano fatti in circostanze di festività o tradizioni più o meno famose, che nell’ambito della contemporanea cultura sociale rappresentino un’occasione in cui si sia soliti fare un regalo al proprio compagno o coniuge.
La Corte è entrata nel merito delle festività di San Valentino e della Festa della Donna: si tratta di ricorrenze non antiche e senza tradizione secolare, ma che nella cultura odierna sono considerate occasioni nel corso delle quale i coniugi e gli innamorati si fanno regali. Tali regali, o, per meglio dire “liberalità d’uso”, sono assoggettabili alla disciplina di cui all’articolo 770 del codice civile: non è dunque necessario ricorrere al notaio per fare un regalo di San Valentino anche di ingente valore, purché il patrimonio di chi regala, sia proporzionato alle liberalità poste in essere.
A diversa conclusione addiviene la Corte per quanto attiene a quei regali fatti dal coniuge per “farsi perdonare” successivamente ad uno screzio avuto con l’altro coniuge: in questo caso, ad avviso della Cassazione, non sarebbe applicabile l’articolo 770 del codice civile sulle liberalità d’uso, e, al fine di perfezionare una donazione che non possa ritenersi nulla per difetto di forma, è necessario ricorrere al notaio, purché il bene donato non possa considerarsi di modico valore. Da questo consegue che le donazioni che non possano considerarsi “liberalità d’uso”, e che quindi siano state fatte al di fuori di quelle ricorrenze che possano considerarsi festività nelle quali si sia soliti scambiarsi dei regali, devono essere perfezionate per atto pubblico in presenza di due testimoni, pena la nullità della stessa donazione e l’obbligo a carico di chi riceve la donazione, di restituire quanto ricevuto.
Per questi motivi l’ex coniuge di Giuseppe Gazzoni è stata dunque condannata alla restituzione dell’equivalente in danaro di quanto ricevuto al di fuori delle occasioni e delle ricorrenze “d’uso”, nel frattempo venduto a terzi, ma ha avuto riconosciuto il proprio diritto sui beni donatili nel corso di festività quali San Valentino e la Festa della Donna.
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