Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, militari dei locali Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno eseguito in Melito di Porto Salvo, un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata disposta, nei confronti di Q.A.R. cl. ’53 e dei figli A. cl. ‘83 e S. cl. ‘85 l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro del patrimonio a questi riconducibile, stimato in circa 1 milione di euro.
Tale provvedimento si fonda sulle risultanze delle attività investigative condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, nell’ambito dell’operazione “Ada” e concluse nel 2013 con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di presunti affiliati alla cosca di ‘ndrangheta “Iamonte” di Melito di Porto Salvo (RC), tra cui Q.A.R..
In tale contesto, il proposto inteso OMISSIS PER OBLIO è stato condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza riformata solo in punto di pena, per il delitto – tra gli altri – di cui all’ 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 per aver fatto parte “dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria… in particolare della società di Melito di Porto Salvo”.
Q.A.R. era già stato dichiarato socialmente pericoloso – con decreto definitivo in data 11.11.1996 – in relazione all’appartenenza ad una delle consorterie mafiose più sanguinarie ed agguerrite della Provincia di Reggio Calabria, facente capo a N.I. ed operante nel comprensorio di Melito Porto Salvo.
A distanza di un ventennio, le risultanze della fusione dei procedimenti “Ada”, “Sipario” e “Replica” hanno confermato la risalente appartenenza alla ‘ndrangheta di Q.A.R..
Le risultanze di tali procedimenti, corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.A. – la cui attendibilità è stata già positivamente riscontrata nel giudizio di merito – hanno fornito la prova che nel territorio di Melito Porto Salvo la cosca Iamonte ha esercitato un controllo assoluto della cosa pubblica economica e privata anche avvalendosi dell’ausilio di uomini politici collusi e funzionari amministrativi infedeli.
In ordine al ruolo assunto da Q.A.R., per come emerso dalla valutazione delle prove raccolte, si richiama uno stralcio del provvedimento in esecuzione che descrive la condotta del suddetto all’interno della consorteria criminale, per conto della quale ha assunto una posizione di “comando e responsabilità” nella frazione di Lacco di Melito Porto Salvo. “Ancora, sempre dalle captazioni riportate, emerge che OMISSIS PER OBLIO gestisca – a livello di attività economica – il noleggio dei video/poker (e macchine similari) … anche in questo caso emerge chiaramente come il predetto imputato sia “un (necessario) punto di riferimento associativo per coloro che intendono “investire” in attività economiche riguardanti l’utilizzo a fini di lucro dei cd. “video/poker”. Sulla stessa lunghezza d’onda, è sempre Ambrogio che osserva in via captativa che lo stesso “OMISSIS PER OBLIO” (unitamente ad altri sodali di spessore) – secondo l’esegesi qui accolta e condivisa – ha un tale “potere associativo” che non ha “bisogno alcuno di scoprirsi” (non è partecipe … non è partecipe” essendo questo (e solo questo a parere di chi scrive) il senso dell’affermazione a carico (e non a discarico) sempre riferita da OMISSIS PER OBLIO (molto tempo dopo la sua formale affiliazione) nei termini più precisi di cui alle riportate risultanze. A corredo – per limitarsi ai dati più evidenti – vi sono altresì anche le frequentazioni (casa di OMISSIS PER OBLIO) con altri sodali di Prunella che avrebbe compiuto presso l’abitazione dello stesso alcuni lavori edilizi secondo quanto sopra riferito. Insomma, limitandosi ai rilievi maggiormente espressivi, non vi è dubbio che non solo OMISSIS PER OBLIO ma anche gli altri assodati sodali di cui al capo A) riconoscono e guardano a “OMISSIS PER OBLIO” come un sodale di spessore, punto di riferimento per la sua capacità di “tenere unito il gruppo” nella rispettiva “zona di competenza”… Da qui OMISSIS PER OBLIO colloca OMISSIS PER OBLIO tra i sodali di assoluto spessore della cosca in oggetto, ricorda della riunione (in cui egli era specificamente presente) nella quale – per volere dei vertici assoluti – OMISSIS PER OBLIO è stato individuato come “il referente di Prunella”, osservando come il “lì presente” OMISSIS PER OBLIO è stato riconosciuto responsabile della frazione di Lacco secondo quanto espressamente dichiarato in tale riunione.”…D’altro canto sempre il collaboratore riferisce che, alla sua presenza, il “barista” OMISSIS PER OBLIO ha riferito a OMISSIS PER OBLIO che, “a livello di scala gerarchica”, sopra di lui vi era (anche) OMISSIS PER OBLIO che aveva peraltro assunta la carica di mastro generale. Il tutto vieppiù confermato “dal passato” di OMISSIS PER OBLIO laddove OMISSIS PER OBLIO, secondo quanto riferitogli dal defunto OMISSIS PER OBLIO (e confermato da OMISSIS PER OBLIO, cfr., posizione), riferisce che il primo “già contava” in origine in Lacco prima che il capo cosca N.I. inducesse tutti i precedenti responsabili delle varie frazioni ad unirsi in un’unica locale di ‘ndrangheta sotto la supremazia degli Iamonte. In questo contesto, il collaboratore poi a ragione, individua “due fazioni” (quelle facenti capo ai OMISSIS PER OBLIO e quella riconducibile appunto a OMISSIS PER OBLIO) osservando nondimeno ed anche tale dato è del tutto riscontrato aliunde a livello probatorio che come sempre avviene in materia di ‘ndrangheta, il “nocciolo della questione” è di natura economica contendendosi i due gruppi (anche all’interno dei numerosi sodali della cosca) la “leadership” in ordine al noleggio dei video poker e macchine di analoga fattura”.
In relazione all’attività di cui sopra, su delega della locale DDA, è stata accertata in capo al proposto – “che rappresenta il classico esempio di soggetto dotato di una pericolosità sociale qualificata di tipo esistenziale che ha cioè caratterizzato l’intero arco della sua vita” – la pericolosità sociale qualificata dall’appartenenza alla ‘ndrangheta, ritenuta sussistente dal Tribunale anche nei confronti di OMISSIS PER OBLIO E OMISSIS PER OBLIO. Infatti – si legge nel provvedimento – questi ultimi sono stati imputati, unitamente al padre, per il medesimo delitto associativo ma sono stati mandati assolti con formula dubitativa.
Tale esito non costituisce un dato vincolante per il giudice della prevenzione chiamato ad effettuare un giudizio del tutto autonomo rispetto a quello penale: “Esso richiede il solo positivo accertamento di indizi di appartenenza (comprensivo di forme di contiguità funzionali agli interessi associativi e denotative della pericolosità sociale) e non la prova della partecipazione all’associazione mafiosa”…”Il collaboratore ha collocato, pertanto, i due OMISSIS PER OBLIO a pieno titolo nell’organigramma della cosca rendendo precise dichiarazioni anche in ordine alle loro “doti”. Si tratta di dichiarazioni che non sono state ritenute sufficienti in sede di merito a fondare la prova della penale responsabilità dei predetti in ordine alla loro partecipazione alla cosca per assenza dei necessari riscontri ma che ben possono essere valorizzate in questa sede a sostegno della prova di una loro contiguità funzionale alla cosca stessa… A ciò si aggiunga che nell’ambito del procedimento cd. Ada, OMISSIS PER OBLIO in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di porto e detenzione di un’arma anche se il reato è stato poi dichiarato prescritto in Corte di Appello.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, sussistono pertanto i presupposti per poter collocare tutti i proposti nell’ambito dei soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell’art. 1comma 4 lett. a) del Dlgs 159/ 2011”.
Altresì, sono stati delegati al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria/G.I.C.O. della Guardia di Finanza, dalla citata Direzione Distrettuale Antimafia, appositi approfondimenti a carattere economico/patrimoniale, volti all’individuazione dei beni mobili ed immobili riconducibili ai citati soggetti.
In tal senso, l’attività investigativa – valorizzando le funzioni proprie della Guardia di Finanza nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico del Paese e di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati – si è concentrata sulla ricostruzione della capacità reddituale e del complesso dei beni di cui i proposti e i relativi nuclei familiari sono risultati poter disporre, direttamente o indirettamente nell’ultimo ventennio, accertando la notevole sproporzione degli investimenti rispetto alle risorse lecite, nella formazione del patrimonio a loro riconducibile.
Alla luce di tali congiunte risultanze, su richiesta della stessa Direzione Distrettuale Antimafia, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto, con l’odierno provvedimento, il sequestro di prevenzione del patrimonio riconducibile a Q.A.R. cl. ’53 e ai figli OMISSIS PER OBLIO cl. ‘83 e OMISSIS PER OBLIO cl. ‘85, stimato in circa 1 milione di euro costituito da:
a. quote sociali, patrimonio aziendale, rapporti finanziari della “OMISSIS PER OBLIO S.n.c. di OMISSIS PER OBLIO & C.” con sede legale in Melito di Porto Salvo (RC), via OMISSIS PER OBLIO – Partita IVA: OMISSIS PER OBLIO – operante nel settore dell’installazione e noleggio di apparati da intrattenimento e divertimento;
b. conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali P.T., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, comunque riconducibili ai suddetti e ai componenti il proprio nucleo familiare, aventi saldo attivo superiore a € 1.000,00.