Roma. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Vincenzo Roturno, relatore Antonio Corbo, all’udienza del 13 aprile 2018 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 25 settembre 2017 che aveva respinto la richiesta di revoca del provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari emesso dal gip nei confronti di Rocco Giovanni Maesano.
Maesano, difeso dall’avvocato Francesco Floccari, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia e violenza, ed estorsione, con l’aggravante mafiosa. Nei suoi confronti il Tribunale del Riesame ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardo al contributo fornito intorno al 2005 alla locale di ‘ndrangheta di San Lorenzo – cosca Paviglianiti – quale “pubblico amministratore di riferimento” della cosca all’interno delle amministrazioni comunali di San Lorenzo e Bagaladi – in quanto responsabile dell’area economico-finanziaria di entrambi i Comuni; il condizionamento della partita di calcio tra l’Omega di Bagaladi ed il Praja, realizzata con minacce di morte formulate al direttore sportivo della squadra di calcio del Praja, Marcello Battaglia, prima della gara, e seguite dalla vittoria della squadra di Bagaladi, in data 15 febbraio 2009. Le esigenze cautelari si fondavano nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
La misura cautelare originaria era stata già annullata con rinvio dalla Cassazione ma, dopo la condanna in primo grado a 14 anni di reclusione, il provvedimento era stato riemesso, valorizzando quale elemento indiziario sopravvenuto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Aiello, il quale ha raccontato che, nella qualità di direttore tecnico di un’impresa per il servizio di raccolta dei rifiuti, aveva incontrato (secondo la difesa l’episodio è avvenuto tra il 2003 e il 2007) Maesano, ragioniere del Comune di Bagaladi, e questi, a sua volta, lo aveva messo in contatto con «i Paviglianiti», indicandoli come i “reggenti” del territorio, e gli aveva chiesto di assumere due nipoti di costoro.
La difesa di Maesano ha evidenziato altresì l’avvenuta collocazione in pensione dell’imputato, e, di conseguenza, la cessazione di funzioni pubblicistiche presso i Comuni di San Lorenzo e Bagaladi, già nel 2010 e nel 2011, sia la dismissione di ogni incarico presso la squadra di calcio di Bagaladi, che per altro si è estinta.
I giudici della Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’avvocato Floccari, hanno annullato l’ordinanza rinviando a un nuovo esame del Tribunale che «giudicando in sede di rinvio, preciserà l’epoca dei fatti ritenuti accertati, in particolare quelli riferiti dal collaboratore di giustizia Salvatore Aiello, verificherà se siano emerse circostanze successive, anche, ad esempio, in ordine all’esistenza di rapporti con esponenti del sodalizio, e spiegherà, sulla base di plausibili massime di esperienza, se e perché debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale di Rocco Giovanni Maesano».
Fabio Papalia