Non partecipe alla struttura segreta della ‘ndrangheta
Reato riqualificato in concorso esterno
Reggio Calabria. Non partecipazione in associazione mafiosa, ma tutt’al più concorso esterno. Con queste motivazioni, dopo l’annullamento della Cassazione, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria (presidente Sabato Abagnale giudice Carlo Bisceglia e giudice relatore Diletta Gobbo) ha annullato il 26 marzo l’ordinanza cautelare che era stata emessa nell’agosto del 2016 a carico dell’ex senatore Antonio Caridi, ordinandone la scarcerazione.
Dalle motivazioni, emesse con ordinanza il 24 aprile, emergono le ragioni dell’accoglimento del ricorso dei difensori di Caridi, gli avvocati Carlo Morace e Valerio Spigarelli, da parte del collegio, che ha annullato l’ordinanza previa riqualificazione del reato contestato, da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa.
Il Riesame, chiamato a pronunciarsi dopo che nel dicembre scorso la Corte di Cassazione, per la seconda volta, aveva annullato con rinvio l’ordinanza confermativa del provvedimento di custodia cautelare, esclude la partecipazione di Caridi alla struttura segreta della ‘ndrangheta, contestata nel processo Gotha in corso di celebrazione a Reggio Calabria. La Suprema Corte ha censurato il provvedimento impugnato dalla difesa, ritenendo l’ordinanza del Tribunale del riesame gravemente lacunosa con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza dell’associazione segreta e la partecipazione ad essa di Caridi.
Circa l’esistenza della componente riservata, l’accusa ha sostenuto che la sua stessa esistenza sarebbe ormai comprovata dalla sentenza di condanna del coimputato Giorgio De Stefano, emessa il primo marzo scorso dal gup di Reggio Calabria. Il Riesame ritiene che dalla sentenza di condanna nell’abbreviato per De Stefano “non può discendere alcun effetto sulla pretesa gravità indiziaria nei confronti di Caridi, posto che la sentenza non è stata emessa nei suoi confronti e che si tratta di un provvedimento decisorio non definitivo“.
“Invero, pur ritenendo esistente la componente segreta, dal materiale indiziario – sottolinea il Riesame – non emerge alcun indizio dotato del crisma della serietà atto a dimostrare la partecipazione alla stessa del Caridi”.
“L’impostazione accusatoria – sottolinea ancora il Riesame – la quale propugnava la partecipazione del Caridi alla componente riservata con un ruolo dirigenziale, ha già patito una prima smentita dal Gip, secondo il quale il politico sarebbe un mero esecutore del progetto criminoso, ed, in particolare, delle decisioni di Romeo e di De Stefano”.
Ancora, se “la partecipazione del Caridi alla componente segreta sarebbe sostanzialmente provata da due conversazioni, intercettate il 20 aprile 2002 nello studio dell’avv. Paolo Romeo” tuttavia le conversazioni “non possono ritenersi sufficienti a sostenere la prospettazione accusatoria poiché da esse non può trarsi la conclusione che Caridi sarebbe stato a tempo indeterminato un esecutore del programma della consorteria criminale. Tale esito, infatti, non trova alcun riscontro negli atti di indagine in quanto, ad eccezione di una conversazione intercettata nel 2014, cioè 12 anni dopo, avente ad oggetto questioni relative alla costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non vi è traccia di nessun altro contatto tra il Romeo ed il Caridi da cui desumere un nesso fra la carriera politica dell’odierno indagato e la componente riservata facente capo a Romeo”. (Per l’avv. Paolo Romeo la Cassazione di recente ha annullato senza rinvio sia la misura cautelare per associazione mafiosa sia per il delitto di associazione segreta – violazione della legge Anselmi – aggravata nda)
“Dal complesso compendio indiziario – scrivono ancora i giudici del Riesame – analizzato senza dubbio emerge la figura di un politico aduso a concludere accordi di carattere illecito con gli esponenti delle varie consorterie mafiose operanti sul territorio, capace di interfacciarsi con i vari clan dominanti sul territorio, pur di ottenere i proprio tornaconto elettorale; ma non emerge che il movente autonomo che animava l’imputato si è nel tempo modificato, sì da assumere una nuova significatività e concludenza in termini di affectio societatis, intrecciandosi e confondendosi con la finalità associativa”.
“Per tali ragioni – concludono in merito alla gravità indiziaria i giudici del Tribunale del riesame – la condotta delittuosa ascrivibile all’imputato non può, dunque, che collocarsi ad un livello inferiore a quello della partecipazione all’associazione mafiosa ed in particolare a quello del concorso esterno all’associazione mafiosa”. “Caridi – aggiunge il Riesame – quale concorrente esterno, in qualità di referente politico, forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla ‘ndrangheta unitariamente intesa, poiché, essendo destinatario delle preferenze elettorali degli affiliati e delle preferenze di altri cittadini, fatte confluire da esponenti della cosca, nel corso di varie consultazioni elettorali, si sdebitava, attraverso la strumentalizzazione dei propri incarichi politici. Più nel dettaglio, le singole cosche con le quali il politico si interfacciava sapevano di poter contare su di lui per soddisfare le più svariate necessità ed il Caridi, come visto, si rendeva disponibile ad assumere numerosi lavoratori, ad individuare un medico per l’affiliato latitante, a sbloccare alcuni lavori edili o, ancora, a truccare concorsi pubblici”.
Quanto alle esigenze cautelari, invece, per il Riesame le condotte contestate a Caridi “sono ormai risalenti nel tempo (le ultime risalgono al 2010 e dunque a ben 8 anni orsono) e vi è traccia di un unico contatto successivo a tale epoca tra l’imputato ed esponenti delle cosche di ‘ndrangheta”, il riferimento è all’incontro videoregistrato a casa dei Pelle il 17 febbraio 2013 “il quale, seppur non può ritenersi di scarsa rilevanza, rimane pur sempre un elemento indiziario isolato e comunque risalente a 5 anni fa”. Ancora, secondo il Riesame, il contributo di Caridi come concorrente esterno “seppur significativo, appare specifico, perché fornito pur sempre in concomitanza delle competizioni elettorali a cui lo stesso partecipava ed la fine precipuo di ricambiare l’appoggio elettorale ricevuto. Del resto sono stati gli stessi collaboratori di giustizia a circoscrivere i rapporti con il politico alle competizioni elettorali”. Il collegio a riguardo ricorda che Aiello, riferendosi al periodo successivo alle elezioni comunali di Reggio Calabria del 2007, affermava: “… non l’ho visto più e né nessuno mi ha parlato di lui…”.
Infine oggi Caridi (il 4 marzo 2018 si è conclusa la Legislatura) non ricopre più alcun incarico politico “né, invero, con riguardo all’ultimo incarico politico ricoperto dal Caridi, ovvero quello di Senatore della Repubblica, è emerso dal pur cospicuo materiale indiziario presente in atti che l’imputato è stato eletto grazie al sostegno della ‘ndrangheta o che ha piegato il munus publicum a finalità delittuose”.
Simona Musco
Fabio Papalia