Palmi (Reggio Calabria). Assolti dal reato di ricettazione S.W. di 59 anni ed A.G. di 23 anni, entrambi di Cinquefrondi, che erano stati indagati a piede libero per il reato di ricettazione di un telefono cellulare di cui era stato denunciato il furto. I due, completamente ignari della provenienza illecita del telefonino, una volta venuti in possesso dello stesso, avevano inserito le proprie schede sim al suo interno e ne avevano fatto un normale utilizzo. In sede d’indagine, gli ufficiali di polizia giudiziaria, incrociando i dati dei tabulati telefonici delle due schede sim con il “codice IMEI” del telefono, sono riusciti a risalire agli utilizzatori che sono stati iscritti nel registro degli indagati. Immediatamente, entrambi gli indagati hanno chiesto di essere sottoposti ad interrogatorio ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p. nel corso del quale hanno fornito elementi atti a dimostrare la loro assoluta innocenza rispetto ai fatti oggetto di contestazione.
Nonostante ciò, è scattata però nei loro confronti l’imputazione per il reato di ricettazione. All’udienza di discussione, tenutasi lo scorso 19 novembre, innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Palmi, Silvana Labate, il Pubblico Ministero ha chiesto per entrambi gli imputati la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. La difesa, rappresentata dall’avv. Vincenzo Gagliardi del Foro di Palmi, ha chiesto, invece, l’assoluzione con formula piena. Il legale, nel corso della discussione, sulla base degli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale, è riuscito a dimostrare, non solo l’inesistenza del c.d.” reato presupposto (furto) ma, altresì, che la condotta posta in essere dai suoi assistiti non era sorretta da dolo, nemmeno nella forma del dolo eventuale, essendo entrambi completamente ignari della provenienza illecita del telefono che si assumeva essere oggetto di furto. All’esito della camera di consiglio, il Giudice, accogliendo in “toto” le argomentazioni difensive, ha assolto entrambi gli imputati dal reato loro ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”.