Reggio Calabria – In materia di previdenza ha fatto discutere, da qualche mese, gli operatori del diritto (magistrati e avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione ord. 4788/2019) – secondo cui quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente revocata, questi è obbligato a presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento: e tale divieto sussisterebbe anche nel caso di “revoca” derivante da visita c.d. “di revisione” a seguito della notifica del relativo verbale negativo.
Anche presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Reggio Calabria numerosi procedimenti di ATPO sono stati vergati da tale pesantissima eccezione di inammissibilità e/o improponibilità sollevata da parte dell’Ente resistente sulla base di una oltremodo “singolare” interpretazione della giurisprudenza degli Ermellini ritenuta “stranamente” utilizzabile nei procedimenti avverso i verbali negativi di revisione sanitaria. In sintesi l’INPS sostiene che il verbale di revisione con cui il beneficio richiesto e già ottenuto viene “verificato” dalla commissione medico-legale sia equiparabile al mero provvedimento di revoca. Ciò varrebbe, pertanto, a escludere dalla tutela giurisdizionale tutti quei verbali di revisione che – spesso e volentieri – dichiarano “venute meno” le condizioni legittimanti la prestazione assistenziale (invalidità, indennità di accompagnamento, inabilità etc.) rendendo così una fetta consistente di giudizi medico-legali – potenzialmente erronei – sostanzialmente “intoccabili” in sede di impugnazione.
In accoglimento della tesi difensiva proposta dagli avvocati Franco Lento e Daniela Crocefissa Arfuso del Foro di Reggio Calabria in un giudizio di impugnazione di verbale di “revisione” che riteneva non più sussistenti in capo al loro assistito le condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, anche il Tribunale di Reggio Calabria si è di recente pronunciato con un interessante provvedimento sulla validità o meno dell’eccezione processuale sollevata da parte convenuta. Nella specie il GOT dott.ssa Donatella Sabbatino in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato in toto (ord. n. 3779/2021) la capziosa eccezione processuale dell’INPS stabilendo e ribadendo la formale e sostanziale differenza fra il verbale di revisione negativo (per l’Istituto erroneamente equivalente alla revoca della prestazione in godimento) sempre impugnabile in giudizio e la semplice revoca dell’erogazione del beneficio che può essere seguita dalla presentazione di nuova domanda amministrativa. Il giudice onorario ha, pertanto, dichiarato totalmente infondata l’eccezione sollevata dall’INPS in relazione alla inammissibilità/improcedibilità del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., ritenendo, anche in ragione dei più recenti orientamenti di Cassazione, lapalissiana la non equiparabilità dei due provvedimenti così statuendo: “l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa al fine del ripristino della prestazione goduta non può ritenersi decorrente dalla notifica del verbale contenente l’accertamento negativo che non può essere, quindi, equiparato ad un espresso provvedimento di amministrativo vale a dire alla revoca del beneficio”.
L’avvocato Franco Lento, ancora una volta, esprime la propria soddisfazione sottolineando quanto sia importante applicare nel modo più congruo in sede giudiziaria quanto tracciato nelle pronunce dalla Suprema Corte di Cassazione liberando il campo da approcci interpretativi fuorvianti che penalizzano il cittadino e le categorie più fragili. “Nel caso de quo, sebbene non particolarmente complesso processualmente”, osserva il legale reggino, “non potevamo dubitare dell’attenzione con cui il nostro Tribunale ha in modo ineccepibile sgomberato il campo da ‘questioni’ che rischierebbero – laddove trattate non adeguatamente e in modo celere – di ostacolare i diritti di soggetti già riconosciuti meritevoli di tutela assistenziale al corretto e congruo accertamento delle prestazioni negate dall’INPS e, pertanto, al riconoscimento giudiziario di quanto disatteso in sede di c.d. revisione sanitaria.”