Agenti commercio. Fiarc: “Accordo economico sbloccato nel commercio”.

Reggio Calabria. La Fiarc con le altre associazioni di categoria degli agenti e dei rappresentanti ha siglato dopo due anni di trattative l’accordo economico collettivo con Confesercenti, Confcommercio e Confcooperative per il settore commercio. «È un grande successo – sottolinea Confesercenti – in una fase di forte crisi perché da più stabilità alla categoria su punti importanti come l’indennità meritocratica, il patto di non concorrenza, l’ente bilaterale, il fondo di indennità di risoluzione del rapporto. Ora tocca alla Confindustria dare risposte altrettanto concrete alle attese della categoria. Alibi non ce ne sono più. L’agente del commercio, del resto, specie in fasi di difficoltà economiche va considerato come un vero e proprio alleato delle imprese. Ma vanno proprio per questo determinate le condizioni utili per operare al meglio».

Le novità sono rappresentate da:

Indennità di fine rapporto
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Questo è il punto su cui il negoziato è stato particolarmente complesso. Il nuovo Aec in sostanza conferma l’impianto precedente di FIRR, Indennità di clientela ed Indennità meritocratica che è quella che è stata modificata.
Per quanto concerne il FIRR va evidenziato che non sarà riconosciuto ora nella sola ipotesi di ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente , cessa l’atra ipotesi del precedente AEC di concorrenza sleale e della violazione del vincolo di esclusiva.
Passando all’Indennità meritocratica il nuovo Aec prevede che Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti convengono che l’indennità meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista, e quanto di competenza dell’agente a titolo di indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela.
Nell’eventualità di possibili contenziosi le parti stipulanti per la percezione dell’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica da parte dell’a gente hanno scelto la sede “protetta” della Commissione di conciliazione territorialmente competente. Per assegnare un ruolo di primaria importanza alle parti sociali e ridurre al massimo il contenzioso giudiziale.
Per il computo dell’indennità meritocratica così come riformulata si rinvia alla lettura delle tabelle presenti nel testo dell’AEC che fanno riferimento a tre elementi : durata del rapporto, percentuale di incremento del fatturato e percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato dall’art. 1751 c.c. da cui sottrarre indennità di risoluzione del rapporto e indennità di clientela.

Diritti e doveri delle parti
È sensibilmente modificata la formulazione dell’articolo la novità un po più rilevante attiene al comma relativo all’addebito del campionario. Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. Inoltre la casa mandante è tenuta a mettere a disposizione dell’agente anche la documentazione contabile, nel precedente AEC non c’era riferimento a tale tipo di documentazione.

Welfare contrattuale
Inserito nell’AEC un percorso per la possibile costituzione di un Ente Bilaterale tra i soggetti firmatari e per l’introduzione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La Fiarc è disponibile per ogni ulteriore informazione e chiarimento a tutti i colleghi agenti rappresentanti. Recapiti 0965 23031 e mail – confesercentirc@libero.it

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