Avvocati e docenti universitari a convegno sul recente decreto sicurezza

Reggio Calabria. Violazione di principi cardine del diritto penale e limitazione delle garanzie di difesa. È questo il quadro che emerge del “pacchetto sicurezza” dall’incontro-seminario dal titolo “La gestione penalistica dell’allarme sociale: il recente decreto sicurezza”, organizzato dalla Giappichelli Editore che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 20 marzo, alla sala Green del Consiglio regionale. Ha introdotto l’incontro il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Alberto Panuccio, evidenziando la pluralità di piani giuridici di intervento del “pacchetto sicurezza” in risposta all’allarme sociale provocato dall’acuirsi di fenomeni quali, tra gli altri, l’immigrazione irregolare, l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, la criminalità organizzata.


Il coordinamento dell’incontro è stato affidato al preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Attilio Gorassini, che ha sottolineato i legami tra il tema oggetto dell’incontro e varie problematiche di teoria generale del diritto. Il primo relatore, il professore Giorgio Spangher, ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università La Sapienza di Roma, attraverso la disamina di numerose norme del pacchetto scurezza, ha rappresentato la coloritura essenzialmente politica assunta dal problema della pubblica sicurezza e il dato per cui le nuove norme processuali hanno apportato nel sistema discrasie difficilmente sanabili. Ciò anche a causa del ricorso alla decretazione d’urgenza, «espressione di approssimazione delle scelte legislative e di contrazione del dibattito parlamentare».
A seguire il noto penalista Vincenzo Nico D’Ascola, associato di Diritto penale presso la Mediterranea, ha proposto una lettura di alcuni passaggi della riforma in tema di misure di prevenzione tale da non comportare l’eliminazione del nesso di presupposizione che storicamente avvince le misure di prevenzione patrimoniali a quelle personali, tranne che per i casi in cui il soggetto che sia stato “proposto” per la applicazione delle stesse sia deceduto nel corso del procedimento. L’interpretazione proposta fa sì che la misura di prevenzione patrimoniale non sia strumentalizzata a fini di controllo della fedeltà tributaria di un qualsivoglia cittadino, bensì circoscritta solo a coloro che possano essere definiti “socialmente pericolosi”.

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L’avvocato Patrizia Morello, dottoranda in Diritto penale presso l’Università di Pavia, ha evidenziato come non tutte le modifiche apportate alla disciplina in tema di immigrazione vadano accolte con favore. Apprezzabili le nuove disposizioni incriminatici incentrate sulla repressione dello sfruttamento della clandestinità, ma da criticare la nuova circostanza aggravante applicabile a colui che ha commesso un reato mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale, in quanto calibrata su una condizione personale slegata dalla verifica concreta della pericolosità sociale. L’avvocato Pier Paolo Emanuele, dottorando in Diritto penale presso l’Università di Milano, si è occupato della modifica normativa per la quale l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il relatore ha evidenziato sia come la nuova norma si atteggi a risposta del legislatore nei confronti della pigrizia motivazionale dimostrata dalla giurisprudenza sul tema, sia le correlate esigenze di rafforzamento dell’obbligo di motivazione e, perciò, del contraddittorio. A seguire, Arturo Capone, ricercatore di Procedura penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è soffermato sul tema dei criteri di priorità nella formazione dei fascicoli di udienza, anche in rapporto ai punti di possibile frizione con il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Infine, l’avvocato Leonardo Suraci, dottorando in Diritto processuale penale presso l’Università La Sapienza di Roma, ha illustrato le modifiche in tema di giudizio immediato, specificamente di tipo custodiale, evidenziando la riduzione delle garanzie a causa dell’eliminazione della fase dell’udienza preliminare.

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