Associazione degli insegnanti di sostegno: “Il TAR tutela il diritto all’istruzione dei disabili”

Reggio Calabria. Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale» riecheggia senza sosta il monito consacrato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, la quale ha risolto la vexata quaestio generata dall’art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria n. 244/2007, che avevano fissato un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente nell’organico di fatto del sostegno, vietando, conseguentemente, la possibilità di assegnare ore aggiuntive a quelle previste in organico di diritto. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società, all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza, pertanto, è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della gravità della patologia da cui risulti essere affetta in concreto  una  persona. In primo luogo, strumento imprescindibile per la realizzazione dello sviluppo pieno della persona umana sia come entità singola che come appartenente alle formazioni sociali, tra le quali la scuola (art. 2 Cost.) è l’assegnazione dell’insegnante specializzato nell’attività di sostegno in misura adeguata, ossia per l’esatta durata dell’orario del servizio di insegnamento individualizzato stabilito dalle competenti Commissioni medico-collegiali che, di fronte alle certificazioni attestanti patologie di particolare gravità ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e in conformità all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 185/2006, rilasciate dalle competenti Commissioni medico-collegiali per l’accertamento dell’handicap della già A. S. L. o attuale A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria riconoscono il rapporto 1/1 tra docente e alunno disabile. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in vista delle esigenze di contenimento della spesa pubblica ribadite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,  ha previsto una riduzione organica di posti per il contingente dei docenti di sostegno, perpetrato ed attuato, a livello territoriale, dalle sue articolazioni territoriali, ossia, nel caso di specie, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria. Provvidenzialmente, il T.A.R. di Reggio Calabria, ponendosi in linea di continuità con la Consulta e di fronte alla pendenza del ricorso proposto congiuntamente da un gruppo di genitori di alunni disabili frequentanti istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria, facenti capo all’Associazione degli Insegnanti di Sostegno di Reggio Calabria e rappresentati in giudizio dal legale di fiducia di quest’ultima, ha accolto, con l’ordinanza n. 43 del 10/02/2011, l’istanza cautelare di sospensiva dei provvedimenti emessi in precedenza dalle Amministrazioni scolastiche di cui sopra, che hanno razionalizzato la dotazione organica dei docenti di sostegno operanti nella provincia calabrese, riconoscendo “a contrario” l’immediata tutela e salvaguardia dei diritti all’istruzione, all’integrazione scolastica, all’inclusione sociale e alla salute dei minori predetti mediante l’assegnazione di un docente di sostegno nel rapporto 1/1. Il provvedimento giudiziale emesso in sede cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso e, inoltre, alla luce dell’art. 55 del codice del processo amministrativo, il tribunale adito, ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, pertanto, sospendendo i provvedimenti impugnati con il ricorso, ha ordinato alle Amministrazioni resistenti di eseguire quanto disposto, ossia procedere immediatamente alla nomina di un docente di sostegno nel rapporto 1/1 per gli alunni disabili in possesso di attestazione di particolare gravità riconosciuta, peraltro, dalle stesse Amministrazioni scolastiche e richiedendo un riesame per alcuni casi di specie, data l’insindacabilità delle certificazioni dell’Azienda Sanitaria da parte della commissione H (organo tecnico dell’USP in materia di integrazione degli alunni disabili),  fissando la data di discussione della causa nel merito. Il presidente A.S.I.S., Prof. Domenico Iacopino, esprime massima soddisfazione per il lungimirante ed ineccepibile orientamento del Tribunale amministrativo di Reggio Calabria che ha assunto la veste di baluardo nella tutela costituzionalmente garantita dell’integrazione scolastica, la quale prevale sul diritto erariale dello Stato, realizzandosi, precipuamente, tramite l’assegnazione di un contingente di docenti di sostegno sulla base delle “effettive esigenze” di ciascun alunno in condizione di disabilità e non secondo un rapporto medio nazionale.

Daniela Iacopino

Segretaria Associazione degli insegnanti di sostegno

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