Il Tribunale ha accolto le tesi della Regione rigettando il ricorso dell’ex direttore generale dell’Asp Renato Carullo

Reggio Calabria. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – ha accolto le tesi della Regione, difesa dall’avvocato Mario De Tommasi, rigettando il ricorso del dottor Renato Carullo che era stato reintegrato nelle funzioni di direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato l’impossibilità di dare attuazione al provvedimento cautelare pena l’inammissibile ingerenza nell’esercizio di potestà amministrative ed ha, altresì, dichiarato la legittimità del provvedimento commissariale con cui è stata dichiarata la decadenza del dottor Carullo dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi e per gli effetti del comma 83 dell’articolo 2 Legge numero 191/2009, disposizione questa che, diversamente da quanto sostenuto, regolamenta gli effetti del commissariamento in atto. Lo scorso 3 novembre, infatti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro,  in accoglimento di un ricorso, aveva disposto la reintegrazione del dottor Carullo nelle funzioni di direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Il  16 novembre, la Giunta regionale della Calabria, pur prendendo atto dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo che la questione relativa alla permanenza del dottor Carullo nella carica di direttore generale dell’ASP dovesse essere definita dal presidente della Regione Calabria nella qualità di commissario ad acta nominato dal Governo, aveva disposto la trasmissione del provvedimento al commissario. Il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, sempre nella qualità di  commissario ad acta,  con decreto numero 24/2010, aveva dichiarato la decadenza del dottor Carullo ai sensi e per gli effetto del comma 83 dell’articolo 2 Legge numero 191/2009 e, quindi, quale conseguenza del commissariamento disposto dal Governo. Il dottor Carullo, con un ricorso, aveva lamentato la mancata attuazione ad opera della Regione del provvedimento cautelare del  3 novembre 2010, nonché l’illegittimità dei provvedimenti adottati tanto dalla Giunta Rrgionale quanto dal commissario ad acta.

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