La normativa vigente in materia di propaganda elettorale

Reggio Calabria. In vista delle elezioni provinciali e comunali di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 si illustrano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda.
Si rammenta che nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale, e cioè dal 16 marzo, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

2) Assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale
Entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, le Giunte comunali provvederanno ad assegnare appositi spazi da destinare per le affissioni di propaganda elettorale delle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno presentato apposita istanza entro l’11 aprile 2011.

3) Inizio della propaganda; divieto di alcune forme di propaganda; propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, quindi da venerdì 15 aprile 2011, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, (escluse le insegne delle sedi dei partiti), nonché la propaganda luminosa mobile.
Durante detto periodo, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del I° maggio.
Si rappresenta che le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei lavoratori (I° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purchè attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, purchè non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

5) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni postali e fiscali
Si informa che sul sito www.poste.it potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire delle tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale nei 30 giorni che precedono la votazione.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 30 aprile 2011 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 14 maggio 2011 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

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