Operazione “U cinese”. Ricorso difesa Rizzo, depositati i motivi della decisione della Suprema Corte

Catanzaro. In relazione al procedimento penale dell’operazione “U cinese” (udienza preliminare in prosecuzione fissata udienza 9 gennaio 2012) segue la sentenza Cassazione penale con i motivi in relazione all’annullamento del provvedimento del T.d.L di Catanzaro che aveva rigetto l’istanza di riesame del detenuto Domenico Rizza.

Nell’operazione “U cinese” condotta dalla Dda di Catanzaro, nel mese di febbraio 2011, furono eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere in relazione a un presunto traffico di droga fra la Campania e la Calabria. Fra gli arrestati Domenico Rizza da Catanzaro (classe 1956), considerato dall’ipotesi di accusa il finanziatore e il promotore dell’associazione. Innanzi al Gip distrettuale Rizza, in sede d’interrogatorio di garanzia, si è subito proclamato estraneo ai reati contestatigli così come innanzi il Tribunale della libertà. Il suo riesame de libertate era stato rigettato dal Tribunale catanzarese il quale non aveva accolto una serie di eccezioni preliminari avanzate dall’Avv. Luigi Ciambrone. All’udienza del 3 novembre 2011, la difesa del prevenuto aveva discusso il ricorso, innanzi la VI Sezione penale, che era stato accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Ora la suprema Corte ha depositato i motivi della sua decisione e, fra l’altro, si legge:
“la prima eccezione procedurale sollevata dalla difesa merita accoglimento e … impone l’annullamento con rinvio della ordinanza al Tribunale distrettuale per nuovo esame”. La suprema Corte accoglie quanto censurato dalla difesa circa il caos della fascicolazione degli atti inviati dal Pm in sede. Si legge, testualmente, in sentenza: “…la produzione del Pm, dove sono compresi i documenti richiesti, è stata riversata con una fascicolazione definita caotica e disordinata, oltre che evidentemente ponderosa, dato il numero di cartelle in cui era contenuta faldoni da 9 a 14”. E ancora, nell’articolata motivazione della Corte di legittimità, si legge: “…stante la evidente necessità della difesa di constatare la corrispondenza della trascrizione dei dialoghi intercettati alla versione inclusa nella ordinanza, … il giudice distrettuale… che è comunque tenuto al rispetto dei principi di equità e lealtà… avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, concedere esso stesso, e di ufficio, un rinvio della udienza, una volta accertato che non era stata soddisfatta la richiesta della difesa…” La violazione del principio, avanzata dalla difesa con il suo ricorso, è stata accertata e la Suprema Corte scrive: “In altre parole, il giudice deve assicurare alla difesa… il concreto esercizio dei suoi diritti e tale tutela non può essere annullata da mero formalismo, come avvenuto nel caso in esame…”!
La scrivente difesa aveva chiesto l’ascolto, in sede di udienza camerale, delle bobine delle intercettazioni e il TdL catanzarese aveva rigettato la richiesta. Ora la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, così si esprime testualmente: “…in ordine alla mancata acquisizione della copia degli atti richiesti e nella insistenza sull’ascolto delle relative bobine, che, senza dubbio, erano uno stimolo a considerare la rilevanza del dato indiziario per la difesa…” sancendo l’annullamento in relazione al presunto quadro indiziario. Infine, nell’articolata motivazione, un passaggio risulta oltremodo interessante, ai fini defensionali, e ci si riferisce al seguente passaggio motivazionale del Supremo Collegio: “…non soddisfa certo l’esercizio concreto del diritto della difesa… e a prescindere dal dibattito processuale”.
In altre parole la Corte di Cassazione ha sancito che la difesa innanzi al TdL non è un optional e bisogna bandire i formalismi a tutela del concreto diritto di difesa. Oggi più volte assistiamo, innanzi i Giudici del merito, al prevalere di atteggiamenti motivazionali improntati al rigore formalistico a discapito della sostanza del diritto che, invece, viene rivalutata innanzi i Giudici di legittimità investita da idoeni e ben strutturati, ovviamente, ricorsi. Se la tesi defensionale fosse stata attentamente ponderata dai giudici catanzaresi, probabilmente, oggi avremmo risparmiato sofferenza a colui che patisce uno stato detentivo e privativo del bene supremo che è quello della libertà personale. Innanzi il Tribunale catanzarese, infatti, si era, fra l’altro, eccepito con lunga discussione in Camera di consiglio, che la Cancelleria del TdL di Catanzaro aveva rilasciato le copie richieste dal difensore solo nel tardo pomeriggio del 10 marzo mentre la discussione era fissata per la mattinata dello stesso giorno. Il TdL catanzarese aveva, anche, disatteso la richiesta formulata in udienza dall’Avv. Ciambrone di ascolto dei file audio delle intercettazioni telefoniche. Si era rilevato ed eccepito, anche, la mancata trasmissione al TdL del verbale d’interrogatorio di garanzia (reso innanzi il Gip distrettuale). Tutte eccezioni rigettate dai giudici catanzaresi ma che, invece, sono state pienamente accolte dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno annullato la decisione del Riesame ordinando un nuovo giudizio con i motivi indicati.
L’Avv. Ciambrone, impegnato nella predisposizione del ricorso e della sua discussione, esprime soddisfazione per il ripristino di alcuni principi di diritto che si assumono violati e che esulano dalla posizione giuridica del singolo. I principi accolti, ed oggi motivati, dalla Suprema Corte di Cassazione assurgono a precedenti che valgono per tutti a tutela del concreto esercizio del diritto di difesa!

Avv. Luigi Ciambrone
difensore di Domenico Rizza

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