Giardina vs Scopelliti. Tino annuncia querele: «Quella telefonata un atto di cortesia a una cittadina»

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avv. Pasquale Melissari, il quale scrive nell’interesse e per conto del Sig. Consolato Scopelliti (conosciuto come Tino, fratello del governatore Giuseppe Scopelliti ndr).
Scrivo nell’interesse e per conto del Sig. Consolato Scopelliti (conosciuto come Tino), il quale si è rivolto a questo Studio per tutelare la propria dignità e reputazione a seguito delle dichiarazioni rese dal teste Valerio Giardina (colonnello dei Carabinieri, ex capo del Ros di Reggio Calabria ndr) nel processo “Meta”, per comunicare l’assoluta estraneità alle circostanze e alle deduzioni investigative, da questi riferite.
In particolare, sull’intercettazione telefonica, si precisa che in data 3 marzo 2009 il Sig. Consolato Scopelliti, mentre svolgeva, per conto dell’Agenzia delle Entrate, attività di rappresentanza processuale davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, fu avvicinato da una Funzionarioa (cfr. all’occorrenza e se è necessario verranno divulgate le generalità), che gli chiedeva se era possibile avere notizie riguardo ad alcuni lavori che erano in corso di esecuzione, in Contrada Aretina di questa città, dall’Amministrazione Comunale.
Tale interesse nasceva perché la Funzionaria era proprietaria di un immobile in tale area. Infatti a seguito di fenomeni temporaleschi la zona era stata interessata da frane e smottamenti di terreno che bloccavano il transito stradale.
Il Sig. Scopelliti, quindi, contattò telefonicamente l’Ing. Pasquale Crucitti (cfr. Dirigente dei lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria), per conoscere lo stato delle procedure amministrative, e, quindi, poter rispondere alla suddetta Funzionaria, che ogni volta che lo incontrava, chiedeva a che punto era l’attività dell’Amministrazione su tale intervento.
Un atto di cortesia ad una cittadina, che manifestava un disagio e che non aveva avuto alcuna risposta.
E’ illegittimo, irrilevante, non conducente e, perciò, ingiustificato, il riferito collegamento del Sig. Consolato Scopelliti con le attività, perseguite dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine e del processo denominato “Meta”, tanto da rappresentarlo quale appartenente ad una lobby affaristico-mafiosa che gestirebbe i lavori pubblici nella Città dello Stretto.
Quindi, quanto riferito è privo dei requisiti di verità oggettiva, di pertinenza e di continenza.
Si ricorda che la giurisprudenza evidenzia, che tale limite viene travalicato nel caso in cui le espressioni utilizzate, «l’uso strumentale delle informazioni, e la sostanza o la forma dei giudizi che le accompagnano trasmodino in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono, così ledendo il bene giuridico tutelato dal diritto alla reputazione non per la offensività in sé della notizia ma per il modo stesso in cui la cronaca viene attuata» (Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 2000 n. 6925, Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2006 e Cass. pen. sez. V, 26 maggio 2000 n. 8622).
Il contenuto diffamatorio, delle circostanze riferite e delle notizie apparse anche sui quotidiani, lesivo della dignità e della reputazione del Sig. Consolato Scopelliti, pertanto, sarà oggetto di apposita tutela giudiziara, previa acquisizione deli atti giudiziari oggi disponibili.

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