Archi, Gallico e Catona: i cittadini contestano le multe con lo “street control”

Che fine ha fatto la raccolta di firme per revocare i divieti di sosta in via Nazionale, via Vecchia Provinciale e via Marina di Gallico?

Polizia Locale

Polizia Locale Reggio Calabria

Reggio Calabria – Un anno fa, esattamente il 13 febbraio, i residenti di Archi, Gallico e Catona, periferie a nord della città di Reggio Calabria, su iniziativa del comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” hanno depositato, presso la Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria, la raccolta firme per la petizione popolare destinata al Consiglio Comunale – avvalendosi, così, dell’applicazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale – per chiedere all’amministrazione di revocare l’ordinanza n. 175/2106 che rinnova l’ordinanza n. 107/2015, quest’ultima istituiva temporaneamente dei divieti di sosta sulla Via Nazionale di Archi, Gallico e Catona, sulla Via Vecchia Provinciale di Archi e sulla Via Marina di Gallico.

Il proponente, nonché primo firmatario di questa petizione popolare, è Luciano Surace «che da un decennio – afferma – si batte per il rispetto della legalità nel territorio e per contrastare ogni sopruso della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini che subiscono da 6 anni l’atteggiamento vessatorio e irrispettoso da parte di un sindaco che non ha a cuore le sorti della città e l’atteggiamento repressivo – e ingeneroso oltre che sproporzionato – da parte della Polizia Municipale che continua ad abusare di uno strumento in un contesto in cui non è mai stato necessario l’utilizzo e lo fa solo per battere cassa in vista della stagione estiva in cui verranno assunti altri vigili urbani, concedendo, così, i meriti al sindaco, e ai suoi scudieri, che a sua volta millanterà creazione di posti di lavoro. E questo è un copione già visto l’anno scorso».
La petizione popolare è stata firmata da oltre 600 cittadini, ben oltre il limite minino previsto dal Regolamento. Ma andiamo con ordine.

Cosa è successo tra ottobre 2019 e gennaio 2020?

La Polizia Municipale, avvalendosi dello strumento tecnologico denominato “street control” ha multato i residenti, i commercianti e i propri clienti solo per aver sostato in presenza del divieto di sosta (di cui si chiede l’abolizione). Tra i residenti ci sono invalidi, donne in maternità, donne in gravidanza e anziani, tutti soggetti deboli. Ma c’è dell’altro. È notorio che le strade interessate dal divieto di sosta sono in realtà i parcheggi dei residenti, dei commercianti e dei rispettivi clienti, ma soprattutto non vi è giustificato motivo che quel divieto di sosta esista e che la Polizia Municipale effettui tale repressione di una portata così sproporzionata.
Tra le vittime di questo accanimento soggetti disabili che si sono visti recapitare 4-5 multe; commercianti di cui alcuni anche con 18 multe; clienti che per essersi fermati ad acquistare il pane, una medicina o per andare alla posta, si sono visti recapitare a casa la multa. Adesso la situazione si sta ripresentando e sono molte le vittime che si rivolgono al militante di quartiere Luciano Surace per far sì che lo stesso solleciti le rispettabili autorità affinché si ravvedano nel continuare tale forma repressiva contro civili inermi.

Premesso che l’utilizzo dello street control avviene al passaggio della volante che inquadrando le targhe le fotografa e invia le immagini sulla piattaforma interna per identificarne il proprietario (obbligato in solido) senza che il conducente (trasgressore/coobbligato) possa contestare nell’immediato, proprio perché la volante passa fotografa e va via, non curante che quel veicolo possa essere di un disabile che ha parcheggiato di fronte il portone della propria residenza o di una donna in gravidanza.
Il Comandante della Polizia Municipale, dovrebbe sapere che la contestazione immediata è la forma di comunicazione dell’addebito che il legislatore indica come preferenziale rispetto a quella alternativa della notifica. Invero, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, la violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto all’obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Il principio è espresso anche dall’art. 200 del Codice della Strada, che stabilisce, altresì, che il verbale di contestazione debba includere le dichiarazioni rese dagli interessati, la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, rimandando al regolamento di esecuzione per il contenuto più dettagliato dello stesso.

Dall’interpretazione sistematica del codice della strada, si desume come la contestazione immediata rivesta un ruolo essenziale in funzione del legittimo svolgimento del procedimento sanzionatorio, di talché, da un lato la stessa non può essere omessa ove sia possibile; dall’altro, la sua indebita omissione costituisce violazione di legge.
Le fattispecie per le quali la contestazione immediata è necessaria sono ricavabili a contrariis dall’art. 201 c. 1-bis. Tuttavia, stante il carattere meramente esemplificativo dell’elencazione, si ammette pacificamente che possano ricorrere casi ulteriori in cui l’impossibilità di contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile, purché la circostanza impeditiva addotta risulti espressamente dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica (Cass. n. 14040/2008).

Le infrazioni rilevate con dispositivi fotografici posti sulle auto dei Vigili urbani, vanno contestate subito se presente il trasgressore. È il principio confermato anche dal Giudice di Pace di Milano, dott. Sergio Gallo nella sentenza n. 100658 depositata il 13/3/2013, così come quello di altri giudicanti in altre parti d’Italia. Correttamente, il Giudicante ha dichiarato nella propria sentenza che “non basta dunque riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la Polizia municipale usa lo Street control o altro sistema similare per accertare le infrazioni, gli agenti sono tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario la sanzione è nulla”.

Lo ha chiarito anche il Ministero dei Trasporti con propri pareri, con i quali hanno messo al bando i nuovi dispositivi usati da molti Comuni per scovare auto in doppia fila o in sosta vietata e recapitare verbali a raffica ai proprietari dei mezzi. L’automobilista va cercato subito. La pratica, molto agevole e sbrigativa per la Polizia municipale – spiega il ministero – viola l’art. 201 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992). Il codice stradale, infatti, permette la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta, nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo».

Ma i sistemi di videosorveglianza, pur essendo adatti a riprendere le violazioni, prosegue il parere, «non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale».
Dunque, è necessario che una pattuglia dei Vigili accerti di persona se c’è qualcuno al volante o comunque vi sia la sua presenza nelle vicinanze, poiché in tal caso la contestazione dovrà essere immediata altrimenti tale contravvenzione sarà illegittima.

I pareri di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono il n. 2291/2012 ed il n. 4851/2015, i quali ribadiscono che “I sistemi di videosorveglianza, anche se risultano idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non sono tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale”; ne discende che l’utilizzo degli stessi non servirebbe per giustificare la contestazione non immediata.
Infine, ulteriori contestazioni potrebbero essere elevate contro tale procedura utilizzata dalla Polizia Municipale anche riguardo alla mancata omologazione della strumentazione utilizzata dai vigili urbani, così come l’assenza di segnalazione con cartellonistica circa l’utilizzo di detti mezzi elettronici in quel preciso tratto stradale da parte degli agenti della municipale.

La sentenza n. 436, del Giudice di Pace di Macerata, del 10 luglio 2018, ha visto l’annullamento della multa per divieto di sosta elevata dalla Polizia Municipale di Macerata attraverso l’utilizzo di tale strumento. Tra le altre prerogative latenti i Vigili Urbani hanno ripreso alcune macchine con tale strumento senza accertare se le stesse fossero in sosta, in fermata o in fase di arresto, ma soprattutto se i loro conducenti fossero o meno all’interno o nei loro pressi.
Come già in precedenza evidenziato la procedura come utilizzata dalla Polizia Municipale di Macerata è del tutto illegittima, in quanto lo strumento “Street Control” non può sostituire il vigile urbano nella contestazione della violazione. “Pertanto – afferma il militante Surace – sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale di Reggio Calabria consentisse ai nostri vigili urbani di vigilare nuovamente di persona con fischietto in mano nei tratti interessati dal divieto di sosta, ed essere così da deterrente per la commissione di tali possibili”.

Cosa è successo per quanto riguarda la petizione popolare?

La petizione popolare ha raccolto oltre 600 firme, ben oltre il numero minimo legale, che sono state depositate presso il Comune di Reggio Calabria in data 13 febbraio 2020. La petizione è prevista dal Titolo II dello Statuto comunale che, per l’appunto, disciplina la partecipazione popolare – quindi dei cittadini – alla vita pubblica dell’ente. Il principio che ispira lo Statuto in merito alla partecipazione popolare è recitato dall’art. 10, il quale, al comma 1 recita: “Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell’ordinamento ed il buon andamento, l’imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.”
Se il principio è corretto ci si chiede come mai la democrazia al Comune di Reggio Calabria è stata bruscamente cancellata de facto, abbandonando da oltre un anno quella petizione presentata legalmente, quando, invece, il sindaco, dovrebbe garantirne e tutelarne ogni sua forma?

L’art. 17 dello Statuto disciplina le Petizioni e al comma 1 recita: “Almeno tre associazioni iscritte all’albo comunale o numero 500 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l’intervento in questioni di interesse generale.
Questo è stato rispettato dagli onesti cittadini che hanno raccolto le firme, ma il consiglio comunale e le commissioni consiliari non hanno mai preso in esame la petizione. E non c’è pandemia che possa giustificare tale omissione perché le istituzioni democratiche non si sono mai fermate neanche di fronte ad una situazione anomala simile.

Veniamo al comma 2 del summenzionato articolo 17, attuato secondo l’approvazione con delibera consiliare n. 95, del 29 dicembre 2016 la quale mette in vigore il “Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare”.
Nel “Regolamento” le petizioni sono disciplinate dall’art. 19 e nessuno dei punti è stato applicato dall’amministrazione politica del Comune. A distanza di un anno nessuna risposta è pervenuta dalla sala dei bottoni. Forse per il sindaco e i suoi scudieri la democrazia deve andare a senso unico e quindi va attuata solo se le istanze provengono dalla parte politica identificata come amica. Mentre i cittadini rimangono invisibili agli occhi del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale, le multe arrivano e i malumori crescono, la periferia nord della città è in fermento e presto potrebbero esserci iniziative spontanee di contestazione.
Intanto si invitano i cittadini che hanno subito questa ingiustizia a contattare immediatamente il militante Luciano Surace (luciano.surace@hotmail.com) così da sapere la prima mossa da fare per opporsi a tale presunto sopruso e non far scadere, così, i termini per un eventuale ricorso.

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