Come cambieranno le pensioni INPS dal 2011

Importanti novità per le pensioni di vecchiaia ed i trattamenti di anzianità a partire da prossimo 1° gennaio. L’Inps, infatti, con la circolare n.126 del 24 settembre u.s., ha fornito le prime istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 (di conversione del decreto legge n. 78/2010)!

Vediamo di sintetizzare le novità sostanziali della nuova disciplina:

Decorrenza

Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungeranno i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non saranno applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che conseguono il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) avranno diritto all’indennità secondo quanto segue:

Dunque, i trattamenti in questione decorreranno dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.

I destinatari

Dal 1° gennaio 2011, i soggetti destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono:

Esclusi

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.

Tale normativa non si applica ai lavoratori dipendenti che abbiano in corso “il periodo di preavviso” alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, regolata dall’art. 12 delle legge n. 122 e illustrata ai punti 1.1. e 1.2  della presente circolare, trova applicazione anche  nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’AGO .

L’unica  eccezione  riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica: la norma in argomento ha,  infatti, come destinatari i lavoratori

dipendenti e autonomi, mentre le funzioni svolte dagli iscritti a tale fondo non appaiono  riconducibili a nessuna delle due categorie.

Analoga deroga era già stata prevista nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, e, pertanto, gli iscritti al fondo Clero continueranno ad accedere al pensionamento dal  primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Assegno sociale e prestazione di invalidità civile

Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale- ovvero di pensione o assegno d’invalidità civile – nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione – per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati – che incide sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.

Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto, si dovrà considerare  il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a  tale importo i redditi conseguiti a titolo diverso,  relativi all’anno precedente.

Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno,  si procede alla revoca  della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.

Novità  per le invalidità civili e le rettifiche delle prestazioni in caso di errore.

L’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto che  “Alle prestazioni di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile,  handicap  e  disabilita’   nonche’   alle   prestazioni   di invalidita’  a  carattere  previdenziale  erogate  dall’I.N.P.S.   si applicano – limitatamente alle  risultanze  degli  accertamenti  di natura medico-legale – le disposizioni dell’articolo 9 del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  e  dell’articolo  55,  comma  5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.

Si rammenta che l’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni erogate a qualunque titolo dall’INAIL possono essere rettificate, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente.

Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi e della valutazione medica, successive al riconoscimento delle prestazioni, l’errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente.

Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.

L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità  e sordità civile,  handicap  e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità  a carattere previdenziale erogate dall’Istituto.

Responsabilità  dei medici.

L’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo restando quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli  esercenti  una professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno stato di malattia  o  di  handicap – cui  consegua  il  pagamento  di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e  disabilità  successivamente  revocati per accertata insussistenza dei  prescritti requisiti sanitari – si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.

Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le  relative sanzioni, è obbligato a risarcire sia il  danno  patrimoniale – per un ammontare  pari  al compenso corrisposto a titolo di trattamento economico di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e  disabilità  nei periodi per i quali sia stato accertato il godimento da parte del  relativo beneficiario – sia il danno all’immagine subìto dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni  di  responsabilità.

Massimiliano Casto
Tributarista e Consulente del Lavoro
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