Arriva il Fondo di Solidarietà per chi non può pagare il mutuo della prima casa

Il Ministro Giulio Tremonti ha finalmente dato il via al fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà economiche e che non riescono a pagare le rate del mutuo di acquisto della prima casa. I tecnici del ministero hanno regolamentato il fondo e la gestione operativa dello stesso.

Pertanto dal prossimo 15 novembre, chi ha perso il lavoro o attraversa momenti difficili potrà recarsi in banca e presentare la richiesta di sospensione delle rate.

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL FONDO:

I beneficiari devono essere in possesso di:

a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

E’ importante evidenziare che nel caso di mutuo cointestato sarà sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.

La sospensione del mutuo non potrà essere richiesta dopo che sia iniziato un procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia, ovvero dopo la notifica dell’atto di pignoramento.

DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso.

Il mutuo deve essere in corso di ammortamento e, quindi, l’ammissione al fondo di solidarietà è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Il mutuatario potrà, comunque, richiedere l’accesso ai benefici del Fondo una volta ripreso il regolare ammortamento del mutuo.

CALCOLO DEGLI INTERESSI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Durante il periodo di sospensione delle rate, il Fondo rimborsa alla banca esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento, quota corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Il parametro di riferimento è precisamente:

a) per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;

b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell’ammortamento. Si precisa che nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell’IRS di pari durata alla vita residua del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile per la durata successiva.

c) per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;

d) per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili) si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso.

Il fondo non rimborserà alle banche il loro guadagno ovvero lo spread.

E’ anche importante evidenziare che tale sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione ne spesa di istruttoria e avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione rimarranno ferme e valide tutte le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo originario.

ADEMPIMENTI DELLA BANCA

La banca sarà tenuta ad acquisire il modulo di richiesta del cliente debitamente compilato e la documentazione, procedendo ad un controllo formale in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa.

La banca dovrà procedere con una comunicazione al Gestore del Fondo di solidarietà per ottenere la relativa autorizzazione per la sospensione delle rate. Acquisito il nulla-osta, la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunicherà al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo o l’eventuale diniego.

La sospensione si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunicherà al Gestore, entro cinque giorni, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell’ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvederà al pagamento della somma dovuta alla banca.

OPERATIVITÀ DEL FONDO

Il Fondo sarà operativo dal prossimo 15 Novembre ma opererà solamente nei limiti delle risorse disponibili e quindi sino ad esaurimento delle stesse.

Massimiliano Casto
Tributarista e Consulente del Lavoro
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