Il 16 dicembre appuntamento con il versamento ICI

L’ICI è un’imposta che si calcola sul valore catastale del patrimonio immobiliare applicando una percentuale fissa decisa dal Comune con una apposita delibera del Consiglio Comunale.
Entro il 16 dicembre bisogna versare il saldo 2010, cioè la rimanenza della differenza tra il tributo dovuto per l’intero anno diminuito dell’acconto già versato a giugno.

CHI DEVE VERSARE L’ICI
Sono obbligati a versare l’Ici tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, anche se residenti all’estero.

COME FARE IL CALCOLO
Per calcolare l’imposta comunale sugli immobili, è necessario anzitutto individuare la base imponibile, ottenuta dalla rendita catastale – indicata nell’atto di acquisto o nei certificati o visure catastali – rivalutata del 5%. La rendita rivalutata deve essere poi moltiplicata per diversi coefficienti che cambiano a seconda della tipologia dell’immobile. Alla fine, avendo così calcolato il valore catastale dell’immobile, bisogna applicare l’aliquota stabilita dal comune in cui è posto il fabbricato, l’area fabbricabile o il terreno. L’importo così ottenuto potrà essere versato in due soluzioni e cioè l’acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre.

ESONERO ABITAZIONE PRINCIPALE
A partire dal 2008 sono esonerati dall’applicazione dell’imposta tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze. Quanto all’abitazione principale, si identifica, salvo prova contraria da parte del contribuente, con quella della residenza anagrafica. Se l’immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, l’esenzione spetta per ciascuno di essi, mentre se esso è di proprietà di più soggetti, ma solo alcuni di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’esenzione sarà riconosciuta solo a questi. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell’anno in un altro immobile, l’esenzione è riconosciuta per ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell’anno per cui tale destinazione si protrae. La detrazione per abitazione principale (stabilita dal comune) continuerà a trovare applicazione nei casi di abitazioni principali che non possono fruire dell’esenzione, quali, ad esempio, le unità immobiliari accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 ( ville, castelli, palazzi)

PERTINENZE (garage, box)
Le pertinenze dell’abitazione principale beneficiano dell’esenzione, anche se iscritte in Catasto autonomamente, fatti salvi, però, gli eventuali limiti stabiliti nei regolamento ici comunali. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione. L’agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell’abitazione principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione

COME VERSARE L’IMPOSTA
L’ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo è giovedì 16 dicembre. L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno 2010 ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Per effettuare il pagamento (che non riguarda coloro che al 16 giugno hanno versato l’intera quota per il 2010), bisogna utilizzare il tradizionale bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione o al comune presso le agenzie postali, direttamente presso i concessionari o tramite le banche convenzionate. In alternativa è possibile pagare con il modello F24, che tra l’altro permette di versare con un solo modulo l’Ici per immobili situati in diversi comuni ed offre la possibilità di compensare l’imposta comunale con i crediti Irpef, iva o di altri tributi.

Massimiliano Casto
Tributarista e Consulente del Lavoro
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