Il 31 marzo appuntamento con la domanda di disoccupazione

Il prossimo 31 marzo  scade il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione con requisiti ridotti. Viene chiamata così in quanto, ai lavoratori dipendenti che hanno avuto uno o più periodi di disoccupazione, bastano altri piccoli requisiti per ottenere l’indennità che viene erogata dall’Inps di appartenenza.

I requisiti per ottenerla:

Tutti i lavoratori dipendenti che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni in un anno solare (01 gennaio – 31 dicembre) – oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente – hanno titolo per richiedere tale l’indennità.

Nel conteggio delle 78 giornate possono essere incluse le giornate di malattia, maternità, infortunio, etc.; vanno escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.). Inoltre tutti i lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno solare in cui si fa la domanda, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, hanno diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti agricola.

A chi rivolgersi

La domanda può essere redatta su modello cartaceo e deve essere presentata alla sede Inps di residenza, ma in caso di impossibilità può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite i patronati riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori e che possono inoltrarla telematicamente. In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando spetta

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta al lavoratore dipendente a condizione che,  nell’arco dell’anno solare, abbia avuto periodi di occupazione di almeno 78 giorni, ma è fondamentale che ci siano anche periodi di disoccupazione non indennizzati.

A quanto ammonta l’indennità

L’indennità per disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi. Ci sono degli importi massimi mensili che non possono essere superati, e vengono stabiliti annualmente. Per le domande presentate nell’anno 2011 (relativi all’attività lavorativa svolta nell’anno 2010) questi importi massimali sono di  € 1065,26 – se la retribuzione media mensile del lavoratore dipendente risulta essere superiore a  € 1931,86 – e ad € 886,31 se la retribuzione media mensile risulta inferiore.

Massimiliano Casto Tributarista Consulente del Lavoro

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