16 Giugno: scadenza dell’acconto Ici

Entro giovedì 16 giugno va versato il primo acconto dell’imposta sugli immobili e a differenza dell’Irpef che è slittata al 6 luglio, non c’è alcuna proroga per l’imposta comunale sugli immobili. Rimane confermata anche quest’anno l’esenzione sulla prima casa e le sue pertinenze, ma diamo un aiuto ai lettori per destreggiarsi con i vari adempimenti Ici:

L’ACCONTO di Giugno – Con la prima rata si versa il dovuto per il periodo che va da gennaio a giugno 2011. Il restante 50% va pagato entro il 16 dicembre. La tranche iniziale si calcola facendo riferimento alle regole applicate l’anno precedente. Se nulla è cambiato si versa esattamente la metà di quanto corrisposto nel 2010. Nel caso di acquisti, vendite e successioni, l’ammontare va ovviamente ricalcolato tenendo presente la data del rogito notarile o dell’apertura della successione..

IL CALCOLO – La base imponibile su cui applicare l’aliquota comunale è la rendita catastale e rivalutarla del 5%. La rendita va poi moltiplicata per alcuni coefficienti che cambiano in base alla tipologia degli immobili. Sulla base imponibile poi si applicano le diverse aliquote decise dai comuni che vanno dal 4 al 7 per mille.

LE AGEVOLAZIONI – Come è noto l’Ici non si paga sulla prima casa. È considerata abitazione principale quella dove si ha la residenza anagrafica. L’abolizione dell’imposta riguarda anche le pertinenze (box, cantina, soffitte) dell’appartamento ma solo nei limiti stabiliti dai singoli comuni.
L’Ici non è dovuta, inoltre, sugli immobili dati in uso gratuito ai familiari, a condizione che essi siano assimilati ad abitazione principale degli usufruttuari. Anche in questo caso ci sono differenze sensibili a seconda degli specifici regolamenti comunali. È pertanto importante verificare caso per caso la delibera del comune di appartenenza, disponibile sul sito dell’Anci.
L’esenzione si applica anche all’ex abitazione principale degli anziani e dei disabili ricoverati in case di cura dove hanno trasferito la residenza. Gli immobili in questione, però, non devono risultare affittati.

COME PAGARE – I modi sono due: tramite bollettino postale o tramite modello F24. L’F24 può essere presentato presso tutti gli sportelli bancari o postali solo dai contribuenti che non hanno la partita Iva. Per costoro è obbligatorio il versamento online. Con l’F24 c’è il vantaggio di poter effettuare il pagamento con addebito sul conto corrente e di poter versare con un unico modulo l’Ici su immobili situati in diversi comuni.

Massimiliano Casto
Tributarista Consulente del Lavoro

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