Diritti Civili: alcune precisazioni sulla normativa sulla cittadinanza

Spett.le Redazione,

vorrei meglio specificare alcune affermazioni “tecniche” contenute nel pezzo a firma Guido Leone ed apparso nell’edizione di ieri di Newz; non desidero la pubblicazione di questa mia povera nota (le mie precisazioni non spostano l’essenza del problema) ma solamente che ne prendiate atto e, se possibile, la giriate all’autore (completa di firma e tutto il resto).

Che la vigente normativa privilegi lo ius sanguinis rispetto allo ius soli è vero, ed è pur vero che sotto molti aspetti andrebbe rivista, ma occorre chiarire meglio il meccanismo della Legge:

– che la nascita debba avvenire in Italia ed essere regolarmente registrata allo Stato Civile di un qualsiasi Comune è semplicemente ovvio (che ius soli sarebbe altrimenti?);
– che la permanenza sul territorio debba essere ininterrotta fino al compimento del 18° anno è la regola fissata dal Legislatore ma, attenzione, per dimostrare ciò è sufficiente che la residenza anagrafica del soggetto resti sempre e solo in Italia (anche se cambia Comune più volte nel periodo), per cui l’ipotesi formulata nell’articolo (rientro nel Paese d’origine…) è destituita di fondamento se la residenza non viene mutata (se il soggetto non “emigra all’estero” , detto in burocratese);
– e comunque il tempo di residenza continuata in Italia perché lo straniero ottenga la cittadinanza è di dieci e non diciotto anni (cinque per il cittadino comunitario e due per lo straniero che sposa un cittadino italiano).

Inoltre i Comuni Italiani, ogni anno, traggono dall’Anagrafe i nominativi di quei giovani in possesso dei requisiti che compiranno i 18 anni e li invitano (entro il compimento del 19°) a presentare la richiesta di cittadinanza (opzionale, comunque) che sarà concessa senza particolari formalità e senza lunghi tempi d’attesa (entro un paio di mesi). Il problema sta nel fatto che p.es. il giovane marocchino che è nato a Milano e vi è stato residente fino a 16 anni e poi si trasferisce a RC, non potrà ricevere l’invito di cui sopra perché non si conosce la sua “storia” anagrafica. Andrebbe fatta un’adeguata “pubblicità” , al meccanismo, questo sì!

Per quanto riguarda, invece, la mancata o ritardata iscrizione in Anagrafe per l’irregolarità dei genitori, questo non è un difetto della norma dello Stato Civile ma di tutta la serie di leggi e leggine che hanno inasprito la possibilità per gli stranieri di ottenere la residenza in Italia, ma questa, evidentemente, è un’altra storia …

Grazie per l’attenzione.

Cordialmente

Dr. Giuseppe Bellantoni

Exit mobile version