Nuove assunzioni con esoneri contributivi

Consulenti del lavoro

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Reggio Calabria. Per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono previsti esoneri contributivi. La Finanziaria 2015 prevede l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua. Le tipologie di contributi oggetto di esonero si ritiene siano i contributi “complessivi, comprendenti quindi anche i contributi assistenziali (c.d. contributi minori). Sono esclusi, invece, i premi assicurativi INAIL. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero spetta ai datori di lavoro con esclusione delle assunzioni relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore. Ad esempio, un lavoratore assunto l’1.1.2015 per dare luogo all’esonero deve aver interrotto il precedente rapporto a tempo indeterminato prima dell’1.7.2014. L’esonero spetta una sola volta per ciascun lavoratore e, dunque, è necessario che l’Inps individui una modalità semplificata affinché, a regime, possa essere verificata tale condizione da parte del datore che intende assumere. Peraltro, si pone il problema di riconoscere ad un nuovo datore l’esonero contributivo, per la parte residua, nel caso in cui il rapporto agevolato si interrompa prima dei 36 mesi. Una valutazione sistematica del provvedimento porta a ritenere che una successiva azienda possa beneficiare dell’esonero per il periodo residuale; una diversa soluzione penalizzerebbe in modo eccessivo i numerosi rapporti che si interrompono nel periodo di prova o, ad esempio, per le dimissioni degli stessi lavoratori. Anche in questo caso, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, va individuata una modalità di controllo dei periodi residuali da parte delle aziende interessate dalle assunzioni, o consentire espressamente che sia sufficiente una dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore da assumere. L’esonero non spetta ai datori in caso di assunzioni di lavoratori che hanno intrattenuto con la medesima azienda un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità (quindi, dall’1.10 al 31.12.14), o che nel medesimo periodo, abbiano intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con società controllate o collegate allo stesso soggetto che intende assumere. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

A cura del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria

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