La tassazione delle società di gioco che operano con i bitcoin

Bitcoin

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C’è un argomento che nel mondo del gioco non è stato sufficientemente sviscerato: le aziende che svolgono attività di servizi relativi ai bitcoin ed al loro trattamento fiscale. Mentre delle altre società di gioco e di casino online quasi tutto si sa ed è venuto alla luce tra norme, tassazioni, aumenti del Preu e quant’altro il nostro Esecutivo vuol mettere in moto per il settore del gioco, di queste altre società poco si sa e poco è dato di sapere. Notizie fiscali possono essere reperite grazie all’Agenzia delle Entrate.
Il bitcoin è una moneta virtuale utilizzata all’estero anche per il gioco online, ma non ancora in auge in Italia. Questo è al centro di un parere che è stato esternato dall’Agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di una società circa la possibilità di svolgere un’attività di servizi collegati appunto all’utilizzo di bitcoin e circa la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei suoi potenziali clienti. L’Agenzia delle Entrate quindi, interpellata su questo argomento, ribadisce che il bitcoin è un tipo di moneta “virtuale o meglio di criptovaluta” che viene utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale in corso ed emessa da una Autorità monetaria.
Il bitcoin circola come mezzo di pagamento basandosi sull’accettazione volontaria da parte di operatori del mercato e, quindi, sulla fiducia di chi li riceve come corrispettivo di scambio di beni e di servizi. Così circolando, naturalmente, viene riconosciuto ai bitcoin il valore di scambio indipendentemente che questo sia regolato da un obbligo di legge.
Si potrebbe chiamare un sistema di pagamento decentralizzato, utilizzato da un insieme di strutture non soggette ad alcuna disciplina regolamentare specifica, né ad una Autorità centrale che ne stabilisca e regolamenti la circolazione.
Questa potrebbe essere, anzi questa è, la spiegazione sommaria di questa “criptovaluta” utilizzata da diversi casino online affidabili, anche se è una terminologia piuttosto particolare: ma ora bisogna anche dare uno sguardo al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin, come per altre valuta virtuali. Non si può scordare quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza del 2015: la Corte Europea ha riconosciuto che le operazioni che prendono corpo nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta “virtuale bitcoin”, o viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono “prestazioni di servizio a titolo oneroso”.
Esemplificandone i termini: secondo i Giudici europei tali operazioni rientrano tra “le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”. In mancanza di una normativa specifica per le monete virtuali, la Corte di Giustizia costituisce, indubbiamente, un riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali, specificatamente ai bitcoin. Posto il “dictat” della Corte, si può ritenere che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin costituisca una attività rilevante oltre agli effetti dell’IVA anche dell’IRES e dell’IRAP. Ai fini del trattamento IVA si può comparare il caso analizzato dai Giudici europei con quello sottoposto all’Agenzia da parte della società richiedente, riguardante un soggetto che svolge attività di cessione ed acquisto di “valuta virtuale” in cambio di valuta “tradizionale”.

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