Reggio Calabria. Era stato arrestato il 25 novembre 2011 a seguito di misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria. B.M., di 35 anni, difeso dall’avv. Domenico Neto, era accusato di aver rapinato un anziano all’uscita dall’ufficio postale sito in via Gebbione, sottraendogli la somma di € 900,00 per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di uno scooter. Nell’immediatezza, la persona offesa aveva descritto i caratteri somatici del delinquente, il quale aveva posto in essere l’azione delittuosa in maniera fulminea, agendo di spalle e col volto travisato da un casco. L’attività investigativa della polizia giudiziaria, unitamente ad una ricognizione informale del soggetto, indirizzavano il pubblico ministero ad invocare ed ottenere l’emissione dell’ordinanza coercitiva a carico di B.M.
Nel prosieguo delle indagini, l’ufficio di Procura formalizzava richiesta di incidente probatorio, cui aderiva pienamente la difesa dell’indagato, al fine di escutere la persona offesa ed effettuare, nelle forme di legge, la ricognizione personale. Il G.i.p. ammetteva l’incombente istruttorio (facultando le parti ad indicare due individui a scelta, il più possibile somiglianti al recluso), posto che il trascorrere del tempo poteva rendere il ricordo della persona offesa “sempre più vago col rischio di completa compromissione della attendibilità della fonte di prova”.
In sede di incidente probatorio, la vittima precisava che il malvivente entrò in azione alle sue spalle, bloccandola al collo col braccio destro, mentre -con la mano sinistra- asportava il contante appena prelevato, dileguandosi a bordo di un centauro. Affermava, altresì di non aver visto in viso l’aggressore, di averlo scorto solo di spalle e nelle caratteristiche somatiche generali (di corporatura robusta, alto circa 1.75 mt). Esperita, altresì, l’individuazione personale innanzi al gip, la persona offesa escludeva di poter riconoscere il rapinatore tra i cinque personaggi posti dietro al vetro specchiato, indicando per converso due soggetti che corrispondevano ai parametri estetici del suo aggressore (senza però indicare l’indagato).
L’avv. Neto, pertanto, formulava richiesta di revoca della misura cautelare imposta a B.M. ravvisando come fossero venuti meno, a suo carico, i gravi indizi di colpevolezza e sottolineando che la primigenia individuazione della persona offesa -dinanzi alla polizia giudiziaria- non si fosse tramutata in un atto di riconoscimento formale ovvero in una testimonianza che tale riconoscimento potesse confermare. Il gip di Reggio Calabria, condividendo le argomentazioni difensive dell’avv. Domenico Neto, acquisito il parere negativo del p.m. (il quale riteneva non determinante l’esito dell’incidente probatorio), palesandosi uno scenario privo di elementi che giustificassero la permanenza del titolo detentivo a carico di B.M., ne ha disposto l’immediata rimessione in libertà.
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