Staiti (Reggio Calabria). Deliberate dal Sindaco del Comune di Staiti, Antonio Domenico Principato, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013 che saranno, successivamente, sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale ai sensi del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23. L’aliquota fissata per l’abitazione principale e dello 0,2 per cento. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità di uso abitativo. Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo steso convivente. Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché non possegga altre abitazioni. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Complessivamente la detrazione massima non può superare la soglia di € 600,00. Per quanto riguarda gli altri immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota è stata fissata allo 0,76 per cento. “Forse – ha osservato qualche cittadino del Comune di Staiti che per ragioni di opportunità desidera rimanere nell’anonimato – si poteva fare di più. Mi spiego meglio: perché non assegnare al possessore dell’abitazione principale una detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta in maniera tale che l’imposta stessa risultasse zero a carico del contribuente? Qualche comune viciniore ha applicato questo criterio, sollevando, quindi, il contribuente a versare alle casse dello Stato una tassa così iniqua che da qualche anno sta vessando gli italiani. Infine, conclude, perché non tenere conto della grave crisi economica in cui ci troviamo?”.
Agostino Belcastro