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Home Reggio Calabria Città

Fiom-Cgil: “Riconosciuto il diritto di protestare, dimettersi e cambiare azienda”

by newz
16 Maggio 2015
in Città
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Pensabene e Morabito

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Reggio Calabria. Un altro importante traguardo raggiunto per i nove lavoratori ex-dipendenti della ditta PF Processi Speciali che operava all’interno dello stabilimento ex-O.Me.Ca di Reggio Calabria, fabbrica oggi ancora di proprietà dell’Ansaldobreda Spa, forse domani di Hitachi.
I nove lavoratori infatti, mesi fa, esasperati da retribuzioni non regolari e da spettanze arretrate che si accumulavano sempre più, supportati e difesi dalle organizzazioni sindacali, iniziarono azioni di protesta crescente fino ad arrivare allo sciopero ad oltranza.
Da parte della ditta interessata non ci sono stati mai segnali di apertura o di dialogo nonostante tutte le sollecitazioni sindacali, neanche alla formale richiesta di conciliazione presso il locale Ufficio del Lavoro ed a un appello pubblico. E anzi si è risposto con due licenziamenti in tronco.
Nel frattempo, l’AnsaldoBreda Spa, probabilmente a causa del fermo lavori causato dallo sciopero ad oltranza e che rischiava di bloccare parte della produzione, disdiceva il contratto con la Pf Processi Speciali e assegnava i lavori alla Engitech.
I sette lavoratori in sciopero ad oltranza, preoccupati del loro futuro, comunicavano immediate dimissioni per giustificati motivi oggettivi al datore di lavoro, e supportati dalle organizzazioni sindacali, in sintonia con le normative vigenti degli appalti, chiedevano l’assorbimento presso la nuova società assegnataria dei lavori, cosa che avveniva permettendo il rientro in fabbrica dei nove operai.
La Pf Processi Speciali si rivolgeva quindi al Giudice del Lavoro, ex art. 700 cpc, per ottenere di inibire l’ingresso in fabbrica dei 9 operai in vista di un possibile e ingente risarcimento danni per violazione obbligo di fedeltà e del patto di non concorrenza, quantificando i danni in oltre 350.000 euro.
Il 15 maggio 2015, il Giudice del Lavoro Patrizia Morabito, con un’ordinanza (n. 492/2015) ha accertato nella fattispecie che i nove operai non hanno violato alcun obbligo, in quanto “La cessazione dei rapporti di lavoro tra i lavoratori resistenti e la Progetti Speciali è stata determinata da fatto dello stesso datore” (estratto originale della sentenza [ma non di sentenza potrebbe trattarsi, bensì del provvedimento con cui il giudice avrebbe deciso sul ricorso d’urgenza di una delle due parti, restando ancora al giudice da decidere nel merito la controversia ndr *]).
“E’ una sentenza (vedi nota precedente ndr *) importante e che fa scuola – dichiara il Segretario Fiom-Cgil Antonio Pensabene – in pratica è stato riconosciuto al lavoratore, in presenza di gravi comportamenti del datore di lavoro, tra cui in primis la mancata o reiterata irregolare retribuzione e altro, di poter dare dimissioni immediate per giustificati motivi oggettivi e ricollocarsi sul mercato del lavoro, senza per questo commettere alcuna slealtà o illecita concorrenza in quanto i lavoratori, così come riportato dal Giudice, ricavano dal lavoro i proventi per il sostentamento proprio e delle proprie famiglie. E quindi se di dimettono perché non li paghi, e si cercano un altro lavoro per vivere, non è possibile successivamente accusarli di infedeltà o concorrenza sleale.
“In un territorio, la Calabria, dove le mancate retribuzioni o le retribuzioni irregolari con spettanze arretrate che si accumulano sempre di più a danno del lavoratore rappresentano purtroppo un punto di caduta diffuso, è un traguardo importante che quanto meno riconosce il diritto della persona di dimettersi e cercarsi nuova occupazione per vivere, senza il pericolo che l’ex datore di lavoro ti chieda pure il risarcimento danni”, e tiene a precisare che “è doveroso un particolare ringraziamento al nostro Avvocato Giuseppe Morabito che ha assistito come sempre egregiamente per la Fiom tutti e nove i lavoratori e che aveva da subito capito l’importanza dei diritti in gioco nella specifica causa processuale”.
La Segreteria della Fiom territoriale non a caso aveva formalizzato 15 giorni fa alla Segreteria Nazionale, prima di questa sentenza, la richiesta di valutare l’ingresso dell’Avvocato Giuseppe Morabito nella Consulta Giuridica, importante organo nazionale della Fiom-Cgil, dove si trattano e si discutono i più importanti temi di Diritto e Lavoro dell’organizzazione.

Segr. Fiom-Cgil Reggio Calabria-Locri

* In merito alla nota da noi aggiunta abbiamo ricevuto la seguente precisazione dalla Segreteria Fiom-Cgil Reggio Calabria-Locri: con la stessa Ordinanza il Giudice del Lavoro non solo non ha ravvisato gli estremi della misura cautelare, ma anche rigettato in toto la domanda della ricorrente PF Processi Speciali, condannandola alle spese processuali, per i motivi indicati. Quindi un’ordinanza che ha avuto carattere decisorio definitivo sulla controversia.

Tags: antonio pensabeneengitechFiom-Cgilgiuseppe morabitopf processi specialireggio calabria
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