Reggio Calabria. Sarà rinnovata l’istruzione dibattimentale nel processo di secondo grado per l’omicidio di Marcello Geracitano, operaio metalmeccanico di 31 anni di Stilo, ucciso il 16 gennaio 2005 con due colpi di pistola calibro 7.65 alla testa, sparati quasi a bruciapelo dal killer, in una zona di montagna al confine delle Serre reggine e vibonesi.
In primo grado la Corte d’Assise di Locri ha assolto, per non aver commesso il fatto, Fernando Spagnolo, difeso dagli avvocati Maria Teresa Caccamo del foro di Palmi e Fabio Rocco del foro di Roma. Spagnolo venne arrestato nel luglio 2013. Contro la sentenza di assoluzione si è appellata la Procura, e ieri si è celebrata la seconda udienza dinnanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, Roberto Lucisano presidente e Giuliana Campagna a latere.
La difesa di Spagnolo ieri ha chiesto di sentire 35 testimoni, mentre il sostituto procuratore generale, Antonio Giuttari, già alla scorsa udienza aveva chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale assumendo la deposizione dei testi Lylia Martyuk (che secondo la tesi accusatoria del pm Rosanna Sgueglia sarebbe stata la donna contesa tra vittima e presunto assassino), Cosimina e Antonio Geracitano (sorella e fratello della vittima), Vincenzo Carullo, Pasquale Furina, Ilario Scuteri, Angelo Errigo (investigatore) e Barbaro (consulente del pm).
L’udienza è stata rinviata al 12 marzo alle ore 9.30, per sentire la Martyuk e suo marito, e i fratelli Geracitano.
La Corte, che si è ritirata per deliberare sulle richieste formulate dalle parti, ha osservato che:
“Il comma 3 bis dell’art. 603 codice di procedura penale introdotto di recente dal legislatore recependo gli orientamenti della Corte di Cassazione in applicazione dei principi del diritto comunitario, prevede espressamente che in caso di sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione della prova dichiarativa in caso di appello dell’ufficio di Procura debba necessariamente disporsi la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. E’ evidente che tale istituto debba peraltro trovare applicazione nella fase d’appello consentendo al procuratore generale di ottenere un nuovo esame di soggetti le cui dichiarazioni sono state valutate nel precedente grado di giudizio ma al contempo permettendo alla difesa, al di là degli stretti limiti previsti dal primo e secondo comma della norma menzionata, di chiedere che gli approfondimenti riguardino ulteriori profili con precipuo riferimento alla materia della prova dichiarativa, evitando così che nel giudizio d’appello si determini un inaccettabile squilibrio tra le parti processuali.
E’ evidente peraltro che il processo d’appello anche in tale particolare evenienza non potrà costituire una replica o una replicazione del giudizio di primo grado, snaturando le caratteristiche della fase di appello e violando il principio cardine dell’ordinamento costituito dalla giusta durata del processo.
Tanto premesso la Corte dispone procedersi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 comma 3 bis codice di procedura penale ammettendo le prove testimoniali richieste dalla procura generale e riservando all’esito dell’assunzione di esse ogni valutazione relativa alle prove richieste dalla difesa che peraltro appaiono sin d’ora sovrabbondanti nel numero dei testi richiesti ed inammissibili con riferimento ad attività esplorative di indagine”.
Fabio Papalia