Gioia Tauro. L’imminente stagione balneare comporta, indiscutibilmente, una più intensa attività di vigilanza da parte del Corpo delle Capitanerie di porto finalizzata alla salvaguardia della vita umana in mare in concomitanza ad un capillare controllo circa il rispetto della normativa in materia.
La Capitaneria di porto di Gioia Tauro si è prontamente attivata, attraverso l’emanazione di importanti ordinanze, per garantire, sia al diportista occasionale che agli assidui frequentatori del litorale gioiese, un’informazione precisa ed ampiamente diffusa volta ad assicurare la sicurezza in mare ed uniformità di disposizioni. A tal proposito si rende noto che sono stati puntualmente indicati, come si legge nelle allegate ordinanze della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, i limiti e le distanze, ai fini della sicurezza della navigazione, cui attenersi affinché la “circolazione marittima” venga effettuata con prudenza e cautela per la salvaguardia della vita umana in mare.
Alcuni esempi sono:
– 100 metri da impianti di acquacoltura;
– 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
– 100 metri dalle scogliere a picco sul mare.
A cornice di quanto detto è, altresì, in corso di emanazione l’ordinanza balneare con le importanti disposizioni per i gestori delle strutture stagionali e per i fruitori dei servizi stessi ai quali sarà distribuito anche un valido “vademecum” di utile supporto durante l’estate ormai alle porte. I titolari degli stabilimenti balneari, per i quali la Capitaneria di porto di Gioia Tauro si attiverà a breve, avranno un “documento di controllo” per mezzo del quale potranno, costantemente, verificare l’osservanza delle disposizioni in materia.
L’Autorità marittima di Gioia Tauro porrà in essere tutti gli interventi atti a garantire sia la costante sicurezza in mare, sia un continuo rispetto dell’ambiente per mezzo di controlli mirati e frequenti sì da rappresentare valido ed indiscusso punto di riferimento per i numerosi fruitori del mare.
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO
ORDINANZA N. 13/10
Il Capo del circondario marittimo di Gioia Tauro:
VISTE: le proprie ordinanze n.15/95 in data 04.09.1995, 21/96 in data 04.11.1996 e n. 02/05 in data 09.03.2005;
RITENUTO: necessario segnalare con un unico provvedimento, di facile consultazione, le strutture e le formazioni naturali presenti nelle acque del circondario marittimo, indicando le condotte per coloro che navigano o esercitano attività in mare in modo da garantire la sicurezza della navigazione;
RITENUTO: altresì necessario disporre provvisoriamente l’interdizione degli specchi acquei sottostanti le scogliere a picco sul mare ricadenti nei comuni di Palmi e Seminara, nelle more di acquisire le definitive valutazioni tecniche da parte degli Enti preposti;
VISTI: gli artt. 17, 18, 28, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:
RENDE NOTO
1. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI LE CONDOTTE SOTTOMARINE DI SEGUITO INDICATE:
comune | zona di mare interessata | fino ad una distanza dalla costa |
Gioia Tauro | Antistante la foce del torrente Budello, ad uso dell’impianto di depurazione della ditta IAM S.p.A. | 300 metri |
Palmi | Antistante la località Buffari, attualmente in disuso. | 350 metri |
2. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI CAVI SOTTOMARINI DI SEGUITO INDICATI:
comune | zona di mare interessata | descrizione |
Palmi | Località Scinà | cavi elettrici (riportati in carta nautica I.I. M.M. 13) |
3. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, È PRESENTE UN GASDOTTO COME DI SEGUITO INDICATO:
comune | zona di mare interessata
(datum WGS84) |
descrizione |
Palmi | antistante località Scinà di Palmi (100 mt Sud foce Fiume Petrace)
delimitata dai seguenti punti lat 38° 25,45’ N – long 015° 52,85’ E lat 38° 25,5’ N – long 015° 49,1’ E lat 38° 22,4’ N – long 015° 43,9’ E lat 38° 24,15’ N – long 015° 52’ E lat 38° 24,2’ N – long 015° 50,7’ E lat 38° 21,3’ N – long 015° 45,3’ E
|
area interessata segnalata con:
– limite SW: coppia di pali sormontati da miraglio a X di colore giallo e lettera “G” in allineamento (121°) muniti di fanale a lampi gialli (caratteristica luce 0,5 sec – eccl. 1 sec. – luce 0,5 – eccl. 2 sec – periodo 4 sec – portata nominale 3 miglia); – limite NE: coppia di pali sormontati da miraglio a X di colore giallo e lettera “G” in allineamento (087°) muniti di fanale a lampi gialli (caratteristica luce 0,5 sec – eccl. 1 sec. – luce 0,5 – eccl. 2 sec – periodo 4 sec – portata nominale 3 miglia) |
4. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI SCOGLI AFFIORANTI E SEMIAFFIORANTI COME DI SEGUITO INDICATI:
Comune | zona di mare interessata | distanza dalla costa | |
a. | Palmi | Scoglio dell’isola antistante località Pietrenere | fino a circa 70 metri |
b. | Palmi | Scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) | fino a circa 200 metri |
c. | Seminara | Scoglio Cala Ianculla | fino a circa 250 metri |
d. | Palmi | Dagli scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) a località Pietra Galera, per un tratto di costa di circa 5 km (semi-affioranti) | fino a circa 30 metri |
e. | Seminara | Da località Pietra Galera sino a località Cala Ianculla, per un tratto di costa di circa 3,5 km (semi-affioranti) | fino a circa 30 metri |
5. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, È PRESENTE IL SEGUENTE IMPIANTO DI ACQUACOLTURA:
comune | zona di mare interessata
(datum WGS84) |
Descrizione |
Palmi | specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:
|
impianto di acquacoltura composto da 12 gabbie galleggianti di forma circolare, ancorate al fondo con corpi morti.
Su ogni vertice dell’area in concessione è posizionata una boa di segnalazione diurna mentre, tra le gabbie ed il lato maggiore (vertici A-D), vi è posizionata una quinta boa di segnalazione diurna e notturna recante a riva un miraglio a “X” in alluminio di colore giallo radarabile. Quest’ultima boa è munita, inoltre, di segnalamento notturno:
|
6. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI ALTRI OSTACOLI IN MARE COME DI SEGUITO INDICATI :
Comune | zona di mare interessata
(datum WGS84) |
Descrizione | |
a. | Gioia Tauro | punto di coordinate
lat. 38° 26’ 10” N long. 015° 53’ 11”E
|
testata di pontile in disuso |
b. | Gioia Tauro | punto di coordinate
lat. 38° 26’ 01” N long. 015° 53’ 04”,49 E
|
testata di pontile in disuso |
c. | Gioia Tauro | punto di coordinate
lat. 38° 27,8’ N long. 015° 54,5’ E
|
Strutture in cemento armato in abbandono, utilizzate per il dragaggio durante la realizzazione dell’attuale porto di Gioia Tauro, a circa 400 metri dalla costa |
d. | Palmi | punto di coordinate
lat. 38° 25’ 10” N long. 015° 52’ 27”E |
parti di relitto di nave |
7. CHE NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIOIA TAURO, SONO PRESENTI I SEGUENTI COSTONI A PICCO SUL MARE :
comune | Località | estensione della scogliera |
Palmi | Dagli scogli Agliastro (scoglio dell’ulivarella) a località Pietra Galera | 5.000 metri circa |
Seminara | Da località Pietra Galera sino a località Cala Ianculla | 3.500 metri circa |
ORDINA
ARTICOLO 1
Nelle acque del circondario marittimo di Gioia Tauro, è vietato:
- l’ancoraggio, la pesca a strascico e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino, ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri dalle condotte e cavi sottomarini di cui ai punti 1 e 2 del rende noto;
- l’ancoraggio la pesca a strascico e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino nell’area interessata dalla presenza del gasdotto di cui al punto 3 del rende noto;
- la navigazione delle unità navali ad una distanza inferiore a 100 metri dalle zone di mare ove sono presenti scogli affioranti di cui al punto 4 lettere a.- b. – c. del rende noto;
- la navigazione delle unità navali ad una distanza inferiore a 30 metri dalla costa per la presenza di scogli semi-affioranti di cui al punto 4 lettere d.- e. del rende noto;
- la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea (non connessi alla diretta gestione degli impianti), ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti di acquacoltura di cui al punto 5 del rende noto;
- la navigazione delle unità navali, la balneazione e l’esercizio di ogni attività sul fondo marino ad una distanza inferiore a 100 metri dagli ostacoli di cui al punto 6 lettere a. – b. del rende noto;
- la navigazione ad una distanza inferiore a 100 metri dalle posizioni di cui al punto 6 lettere c. – d. del rende noto.
- la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo antistante i costoni rocciosi di cui al punto 7 del rende noto, fino ad una distanza di 30 metri dalla costa;
ARTICOLO 2
1. I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro, relative a: navigazione e attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela dell’ambiente marino.
2. Le unità navali che si dovessero incagliare con l’ancora o con le reti, ovvero con attrezzi da pesca nelle condotte sottomarine, cavi, il gasdotto ovvero l’impianto di acquacoltura, indicati nel rende noto, devono immediatamente informare la locale autorità marittima.
ARTICOLO 3
1. In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 1, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l’autorità marittima.
2. I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia anche locale, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.
3. I Comuni, nel cui territorio ricadono le zone di mare antistanti i costoni a picco sul mare di cui al punto 7 del rende noto, ove sia tecnicamente possibile, installano e mantengono idonea cartellonistica indicante i divieti di cui al precedente articolo 1 lettera h. La segnaletica monitoria può inglobare eventuali prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, come previste dalle stesse autorità comunali.
ARTICOLO 4
1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell’articolo 15 della Legge 963/65.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.gioiatauro.guardiacostiera.it e relativa diffusione presso gli organi di informazione.
3. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, abrogando le ordinanze n.15/95 in data 04.09.1995, n.21/96 in data 04.11.1996, n.32/2000 in data 03.08.2000, n.33/2000 in data 07.08.2000 e n.02/05 in data 09.03.2005.
Gioia Tauro, 23/04/2010
F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F.(CP) Giuseppe ANDRONACO
———————————————————————————————
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO
ORDINANZA N. 14/10
Il Capo del compartimento marittimo di Gioia Tauro:
VISTI gli artt. 8 e 9 primo comma della L. 8 luglio 2003 n° 172;
VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/2008 n°146 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;
VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
RITENUTO necessario modificare le proprie ordinanze n° 24/2002, in data 22.08.2002; n° 04/2004, in data 02.03.2004; n° 07/2005 in data 05.05.2005; 12/2007 in data 05.06.2007;
VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
ORDINA
ARTICOLO 1
- La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del compartimento marittimo di Gioia Tauro, che si estende dal comune di Nicotera escluso a quello di Seminara incluso.
- Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del compartimento marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, dal relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
- Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
- Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato.
ARTICOLO 2
- Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
- Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
- Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
-
- 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
- 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
- 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
- 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
- 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
-
-
- Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
- Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.
-
ARTICOLO 3
- Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
- le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti (vedi allegato 1);
- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
- siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
- Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- l’assenza di acqua in sentina;
- le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi alla capitaneria di porto di Gioia Tauro al numero telefonico 0966/5629 o via radio VHF/Fm canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima.
- Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.
ARTICOLO 4
- Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Gioia Tauro, mantenendosi a distanze superiori a:
- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela;
- 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
- 1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigiona- mento di acqua di mare;
- 300 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
- 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura.
Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.), di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d’acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa.
-
- Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
- per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 5, ovvero navigare senza l’utilizzo del motore o della vela;
- non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
- le moto d’acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.
- Le unità impiegate nell’attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
- I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
ARTICOLO 5
- I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
- All’interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.
ARTICOLO 6
1. Per la conduzione delle singole attività ludico – diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 2 alla presente ordinanza.
ARTICOLO 7
- Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:
- munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc… previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;
- comunicare all’autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
-
- I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- L’istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:
- in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
- con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
-
-
-
- di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
- di una cassetta di pronto soccorso;
-
-
- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
- le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
-
- Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.
ARTICOLO 8
- Chiunque intenda effettuare l’attività di locazione o il noleggio di natanti da diporto deve presentare alla locale autorità marittima la dichiarazione, come da allegato 3 alla presente ordinanza.
- Copia della dichiarazione, vistata dall’autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa.
- Il locatore/noleggiatore di natanti deve:
- svolgere l’attività con mare e tempo assicurati;
-
- consegnare l’unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e prevista copertura assicurativa;
- istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
- informare gli utilizzatori sull’osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi,se richiesta, all’utilizzatore;
- prendere nota dell’itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
- porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l’impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di atterraggio;
- tenere pronta un’idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di condimeteo avverse. Sono esentati da tale obbligo i concessionari che effettuano attività di locazione/noleggio di unità non dotate di motore;
- annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;
- contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
- assicurarsi che le moto d’acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa;
- Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza;
- I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato.
ARTICOLO 9
- Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del compartimento marittimo di Gioia Tauro, deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Gioia Tauro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0966/562973 (sala operativa); 0966/5629 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
- In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra cui:
- tipo di emergenza;
- posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- numero e età delle persone presenti a bordo;
- caratteristiche dell’unità navale.
4. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che:
- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l’autorità marittima;
- utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.
ARTICOLO 10
- L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
- Le operazioni di bunkeraggio delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
- Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall’ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro.
- La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l’esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
- L’esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della capitaneria di porto di Gioia Tauro. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
- L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro.
- La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza e svolta in prossimità delle zone costiere interessate da eventuali movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dei vigenti vincoli imposti dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro. Tutte le unità navali devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell’area interdetta.
- I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Gioia Tauro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
ARTICOLO 11
- La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga le ordinanze n° 24/2002, in data 22.08.2002; n° 04/2004, in data 02.03.2004; n° 07/2005 in data 05.05.2005; 12/2007 in data 05.06.2007 in premessa citate.
- I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca reato.
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
- distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
- divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
- inserimento nel sito web www.gioiatauro.guardiacostiera.it.
Gioia Tauro, 27.04.2010
f.to IL COMANDANTE C.F.(CP) Giuseppe ANDRONACO
Allegato 1
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA
S P E C I E D I N A V I G A Z I O N E
(la “x” indica l’obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità) |
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
Senza alcun
limite |
Entro 50 miglia | Entro 12
miglia |
Entro 6
miglia |
Entro 3
miglia |
Entro 1
miglia |
Entro 300
metri |
Nei fiumi , torrenti
e corsi d’acqua |
|
zattera di salvataggio
(per tutte le persone a bordo) |
x | x | ||||||
apparecchi galleggianti
(per tutte le persone a bordo) |
x | |||||||
cinture di salvataggio
(una per ogni persona a bordo) |
x | x | x | x | x | x | x | |
salvagente anulare con cima | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x(1) | |
boetta luminosa | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | ||||
boetta fumogena | x (3) | x (2) | x (2) | x (2) | x (1) | |||
bussola e tabelle di deviazione (a) | x | x | x | |||||
orologio | x | x | ||||||
barometro | x | x | ||||||
binocolo | x | x | ||||||
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
effettua la navigazione |
x | x | ||||||
strumenti da carteggio | x | x | ||||||
fuochi a mano a luce rossa | x (4) | x (3) | x (2) | x (2) | x (2) | |||
razzi a paracadute a luce rossa | x (4) | x (3) | x (2) | x (2) | ||||
cassetta di pronto soccorso (b) | x | x | ||||||
fanali regolamentari (c) | x | x | x | x | x | |||
apparecchi di segnalazione sonora
(d) ]]]+]++ + + |
x | x | x | x | x | |||
strumento di radioposizionamento
(LORAN , GPS) (e) |
x | x | ||||||
apparato VHF | x | x | x | |||||
riflettore radar | x | x |
|
|
|
|
|
|
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | x |
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro attrezzo di
esaurimento |
x | x | x | x | x | x | ||
Mezzi antincendio – estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) | x | x | x | x | x | x |
Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti
previsti dall’articolo 141 comma 6 del DPR 433/91 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)
(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.
(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia
di sicurezza a luce bianca .
(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere
sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero
degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994
Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478
A) imbarcazioni da diporto:
-
Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell’apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti P 18.4 18.4 P 74
74 P 147
147 P 294
294 P 368
P 368
1 da 13 B
1 da 21 B
2 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B
1 da 13 B
B) natanti da diporto (1 estintore)
-
Potenza totale installata P (KW) Capacità estinguente portatile P 18.4 18,4 P 147
P 147
13 B 21 B
34 B
(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.
Note
- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).
Allegato 2
Navigazione degli acquascooters e moto d’acqua.
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Tavole con aquilone o mezzi trainati da a quiloni (KITE –SURF ecc.)
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Paracadutismo ascensionale.
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Propulsori acquatici subacquei.
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
Sci nautico.
conduzione: |
|
navigazione: |
|
regole in navigazione: |
|
partenza/atterraggio: |
|
altre disposizioni: |
|
(in duplice copia, di cui una in bollo da Euro 14,62) Allegato 3
Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA GIOIA TAURO
tramite ___________________________________
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________________ il _________ e residente a _____________________________________ in via/piazza ________________________________________________________________________
C.F. ___________________ legale rappresentante della Società /Ditta individuale ________________________________ con sede a ______________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________________________ n° ___ iscritta al n° ______________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ tel. ________________ Cell. _____________________ esercente l’attività di locazione/noleggio unità da diporto,
COMUNICA
di svolgere l’attività di locazione/noleggio con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall’Ordinanza n° in data della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro:
- Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_____________);
Assicurazione:_________________________________________________________;
- Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_______________);
Assicurazione;
DICHIARA
che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell’impresa:
- Cognome e nome ______________________________ nato a ______________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;
- Cognome e nome ______________________________ nato a ________________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;
I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _________________________________ in località ____________________________ nel tratto di costa compreso tra ________________________.
Inoltre dichiara che:
- le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico la allegata tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l’originale, o copia autentica, del certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
- in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di “Skipper” di essere in possesso della patente nautica;
- tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
- per la condotta delle unità locate verranno osservate le norme previste dal D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431, ”Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
- l’Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate -ivi compresi i passeggeri -che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.-
ALLEGA
- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l’equipaggio;
- Copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di ______________ in data _______________.
________________________________, _______________________
(luogo) (data)
Il richiedente