Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si deve basare su ragioni non solo effettive e coerenti con il provvedimento preso, ma anche comprovate o comprovabili, perché se è vero che i giudici non possono sindacare sulla scelta del merito, è altrettanto vero che ad essi è rimesso il compito di accertarne l’effettività.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24803/16 è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. I giudici hanno affermato nuovamente che compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
Nel caso specifico, la Corte territoriale osservava che la causale dedotta per legittimare l’intimato recesso era una situazione sfavorevole del settore sanitario, non meramente contingente, con conseguente chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione della prestazioni a carico del SSN e dall’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, nonché dalla riduzione drastica dei ricavi aziendali e dalla necessità di disporre un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa. La Corte rilevava che la chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale era stato un provvedimento temporaneo e contingente poi revocato e che il recesso era intervenuto appena 15 giorni prima della cessazione degli effetti della detta sospensione. Circa le difficoltà economiche dedotte dall’impresa le stesse non erano state dimostrate non essendo neppure emerso che il budget per l’anno in corso fosse effettivamente inferiore a quello degli anni precedenti.
Non era stata provata, inoltre, la correlazione tra la risoluzione del rapporto e la pretesa sfavorevole congiuntura economica, la natura definitiva e non transitoria della contrazione aziendale. Le testimonianze avevano solo genericamente riferito che erano stati licenziati due fisioterapisti e che per il reparto vi era stata una riduzione di orario che era durato nel tempo.
Anche la Cassazione ha rigettato il ricorso del datore e la sentenza, pur ribadendo un principio non nuovo, si pone come chiaro monito per le aziende che intendono procedere a licenziamenti economici o conseguenti a riorganizzazioni. Con una nota giurisprudenziale Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha analizzato la motivazione annessa alla sentenza della Cassazione.
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